Oria, consigliere comunale: “Illegittima procedura per affidamento giardini pubblici, Comune revochi atti in autotutela”

Il consigliere comunale di Oria Tommaso Carone (gruppo misto) – lo scorso 30 novembre – ha scritto a segretario generale, dirigente Utc, sindaco, Giunta e Consiglio comunale a proposito della procedura seguita per l’affidamento dei servizi di custodia, vigilanza, pulizia e manutenzione della villa comunale, oltre che di gestione dei campi sportivi, del punto ristoro e dell’area di pertinenza circostante. Per lui, che ha letto la sua nota nel corso della seduta del Consiglio comunale di quest’oggi (14 dicembre), nessuna risposta.

Tommaso Carone

Secondo il consigliere Carone, che ne chiede l’annullamento in autotutela, la delibera di Giunta dello scorso 16 luglio è illegittima in quanto viziata – sostiene – da “violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere” in quanto cozzerebbe con il regolamento comunale per l’utilizzazione dei beni immobili di proprietà comunale e della normativa in materia di concessione di pubblici servizi.

In sostanza – sostiene – quell’atto sarebbe stato di competenza del Consiglio e non della Giunta.

Inoltre, il regolamento prevede che solo il Consiglio possa concedere una durata della concessione superiore ai 12 anni (e non i 15 previsti dalla Giunta) previsti quale durata massima, con dettagliata motivazione della decisione.

E ancora: per Carone, è illegittima anche la determina dirigenziale del 2 novembre scorso: il dirigente non ha il potere di determinare la durata della concessione (ristabilita a 12 anni) né di determinare in difformità dall’indirizzo della Giunta stessa.

“Il dirigente pertanto ha determinato la durata della concessione contro o in mancanza di un indirizzo e pertanto la determinazione è evidentemente viziata da incompetenza ed eccesso di potere”, sempre secondo l’avvocato Carone, che aggiunge: (…) è stata fatta falsa applicazione della norma di cui al comma 1 dell’art. 6 del Regolamento Comunale per l’utilizzazione dei beni immobili di proprietà comunale.

Infatti la norma indica in sei anni la durata della concessione, consentendo un termine superiore, comunque non eccedente i dodici, quando il concessionario si obblighi ad eseguire “’..opere di ripristino, valorizzazione o ristrutturazione in tempi prestabiliti…’: è di tutta evidenza come né nell’indirizzo di Giunta né nel bando di gara sono previsti a carico del concessionario obblighi di tal genere”.

“Pertanto, mentre poteva rientrare nelle competenze della Giunta prevedere una concessione di sei anni, una concessione di durata superiore ai sei ed entro i dodici anni è di competenza del Consiglio Comunale in mancanza degli obblighi di cui si è detto.

Ed infatti, leggendo la delibera di indirizzo della Giunta si individuano quali motivazioni della scelta quelle di recuperare la centralità, la completa fruibilità e l’utilizzo della Villa Comunale, nell’impossibilità da parte dell’Ente di poter garantire un’adeguata gestione della struttura ma non si impone alcuno degli obblighi di cui all’art. 6 del Regolamento citato, che avrebbero invece consentito di prevedere una durata superiore ai sei anni”.

Inoltre l’intera procedura è viziata dalla violazione dell’art. 42 lettera e) del D. Lgs. 267/00 poiché la competenza a decidere è stata sottratta alla competenza funzionale inderogabile del Consiglio Comunale in materia di atti fondamentali e in particolare di concessione di pubblici servizi.

Oggetto della delibera di Giunta e del bando di gara è infatti non la sola o semplice concessione di un bene pubblico ma la concessione di pubblico servizio in quanto trattasi di una concessione mista connessa all’uso del bene”.

“In ogni caso la procedura è viziata dalla violazione dell’art. 168 le D. Lgs. n. 50/2016.

Trattandosi, infatti, di concessione di durata ultraquinquennale non si rinviene in nessun atto alcuna motivazione utile a giustificare la durata della concessione oltre il limite del comma 1 dell’art. 168 citato.

Non si comprende sulla base di quali criteri e in virtù di quali motivazioni si sia determinata la durata in più di cinque anni e come si sia arrivati a dodici, mancando ogni riferimento al “…tempo necessario al recupero degli investimenti da parte del concessionario individuato sulla base di criteri di ragionevolezza, insieme a una remunerazione del capitale investito, tenuto conto degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi contrattuali specifici come risultante dal piano economico-finaniario…”.

Di qui, dunque, la richiesta di revoca in autotutela del bando, la cui scadenza è fissata per il prossimo 23 dicembre.

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