Egr. Direttore Zanzarelli,
torniamo ad affrontare una questione di grande importanza alla quale la Sua testata ha già dato rilievo nei mesi scorsi:
presunzione di innocenza e diritto di rettifica.
Ebbene, domani 14.12.21, entra in vigore il D.lgs. 188/21 che, recependo la direttiva Ue 2016/343, si propone di intervenire più incisivamente sulle comunicazioni potenzialmente lesive della presunzione di innocenza.
Ed allora il predetto decreto introduce il nuovo art. 115 bis c.p.p. <<Garanzia della presunzione di innocenza>> e ha modificato gli articoli 314 co. I, 324 co. II e 474 c.p.p.
Le misure più importanti prevedono il divieto per tutte le Autorità di indicare pubblicamente come colpevole l’indagato o l’imputato fino a quando non vi sarà una dichiarazione di penale responsabilità definitiva.
Procuratore della Repubblica e Polizia Giudiziaria, quest’ultima previa autorizzazione del Procuratore, potranno fornire informazioni solo tramite comunicati ufficiali o conferenze stampa se necessario per la prosecuzione delle indagini o qualora dovessero ricorrere ragioni di pubblico interesse.
Nel caso di eventuale violazione l’accusato potrà richiedere la correzione al Giudice nel termine di giorni 10.
Il decreto di correzione (di competenza del Gip prima dell’inizio del processo) dovrà essere emesso nelle successive 48 ore e notificato all’interessato e alle altre parti che avranno dieci giorni di tempo per proporre opposizione al Presidente del Tribunale o della Corte d’Appello i quali decideranno senza formalità.
La nuova normativa si propone, dunque, di garantire e tutelare la presunzione di innocenza ma occorrerà attendere la prova dei fatti per comprendere se tali interventi risulteranno davvero efficaci.
Ed infatti, sono già stati mossi alcuni rilievi in merito al fatto che tali misure trascurerebbero stampa, tv e social e che, comunque, la previsione delle comunicazioni pubbliche rese da “tutte le autorità” non dovrebbe riferirsi solo a magistratura e forze dell’ordine ma anche -per i casi di maggiore rilievo- a ministri, parlamentari ed amministratori locali.
Così come appare poco realisticamente praticabile la previsione di cui al decreto secondo la quale, nell’immediatezza successiva, possa essere la stessa autorità che ha rilasciato la dichiarazione eventualmente lesiva della presunzione di innocenza a valutare la fondatezza della richiesta di rettifica ed eventualmente a procedervi; questo aprirebbe, poi, a probabili scenari risarcitori.
Il tutto senza tener conto dei costi e dei tempi per l’introduzione di un giudizio civile.
Questi i passaggi salienti di un intervento legislativo che il nostro Paese attendeva e sollecitava da tempo ed a fronte del quale solo il tempo potrà svelarci la concreta applicazione ed efficacia.
Tanto ho ritenuto, a seguito di Sua cortese richiesta, di segnalarLe.
Cordialità.
Francavilla F.na, 13 dicembre 2021
avv. Antonio ANDRISANO
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