Privacy, l’avvocato: “Per accedere ai dati telefonici necessario controllo del giudice. Non basta richiesta del pm”

Egr. Direttore Zanzarelli,
nell’ambito della più ampia disamina delle problematiche connesse alla tutela della privacy di cui la Sua redazione si occupa, con grande interesse ed attenzione, da diversi mesi, mi permetto di segnalarLe un’importante ordinanza del Gip di Roma che disciplina, tra l’altro, il rapporto tra privacy ed indagini con particolare riferimento ai tabulati telefonici.
In particolare il recente decreto del Gip di Roma,  del 25 aprile 2021, affronta la delicata questione relativa all’accesso ai tabulati alla luce della recentissima sentenza con la quale la Corte Giustizia UE ha stabilito che l’utilizzo investigativo dei dati del traffico telefonico necessita del controllo del Giudice non essendo sufficiente la richiesta del PM, da un lato, e che l’accesso deve essere “circoscritto a procedure aventi quale scopo la lotta contro le forme gravi di criminalità o la prevenzione di gravi minacce alla sicurezza pubblica”.
Il Gip segna un passo ulteriore allorché, in termini di bilanciamento, afferma che se, da un lato, e’ innegabile la gravità dell’intromissione nella sfera privata, dall’altro, questa può essere giustificata dalla gravità dei reati oggetto di indagine.
Il decreto del Gip individua l’elenco di tali reati ove e’ sicuramente possibile l’accesso ai tabulati su autorizzazione del Gip richiamando gli artt. 266 e 266 bis cpp.
Il Gip rileva, altresì, che “l’acquisizione dei dati relativi al traffico telefonico
potra’ senz’altro consentirsi negli stessi casi in cui la ben più invasiva attività di intercettazione e’ ammessa dall’ordinamento processuale”.
Tanto ho ritenuto, a seguito di Sua cortese richiesta, di segnalarLe.
Cordialità.
Francavilla F.na, 1 maggio 2021.
avv. Antonio ANDRISANO

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