L’avvocato: “Diritto all’oblio, per il Garante nessun obbligo di cancellazione delle notizie dalle testate Web”


Egr. Direttore Zanzarelli,

L’avvocato Andrisano

torniamo ad affrontare la questione privacy da un angolo visuale che, proprio in ragione del suo ruolo, La interesserà non poco: rapporto tra diritto alla privacy e gestione archivi on line dei quotidiani.

Ebbene, il Garante -con un recente provvedimento del 25.03.2021 n. 116- ha affermato che e’ sufficiente per il diritto all’oblio la deindicizzazione dei motori di ricerca generali non potendosi pretendere la completa eliminazione della versione virtuale della notizia dal sito della testata.

In tal modo il Garante ha assolto un quotidiano dall’accusa di non aver rimosso dall’archivio di rete un articolo su una vicenda giudiziaria di circa 24 anni prima.

Deve dirsi che nell’affrontare la questione il Garante si uniforma ad alcune decisioni della Suprema Corte che aveva fatto una netta distinzione tra cancellazione e deindicizzazione.

Ed infatti l’articolo se indicizzato può essere individuato dai vari motori di ricerca, cosa che non può verificarsi in caso di deindicizzazione.

A tal riguardo la Suprema Corte (Cass. ord. n. 10347/22 del 20.04.21) ha -proprio di recente- affermato che tutto questo può valere se la originaria notizia risultava essere coperta da diritto di cronaca e recava i requisiti della verità dei fatti o verosimiglianza a seguito di controllo delle fonti, rilevanza sociale e forme contenute, mentre in caso contrario andrà rimossa.

Da ultimo, ma non per ultimo, si sottolinea che l’interessato ha diritto all’aggiornamento dell’articolo se si sono verificati dei cambiamenti (ad esempio riforma della sentenza di condanna in appello) ma deve fornire alla testata elementi precisi e documentati.

Tanto ho ritenuto, a seguito di Sua cortese richiesta, di segnalarLe.

Cordialità.
Francavilla F.na, 28 aprile 2021.
avv. Antonio ANDRISANO

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