Di seguito una nota dell’avvocato Antonio Andrisano del Foro di Brindisi a proposito della questione, sorta in questi giorni a Francavilla Fontana, circa il diritto alla privacy delle persone bisognose di sostegno sociale:
Egr. Direttore,
Ti rimetto, come da intese, brevi note ed osservazioni in merito alla questione relativa al trattamento, in questo particolare periodo di emergenza, di dati personali attinenti alle condizioni di disagio economico ed in particolare:
L’emergenza sanitaria e socio-economica da Covid-19 ha portato il Governo Italiano ad adottare misure straordinarie, allo scopo di garantire il contenimento dell’epidemia, che hanno inciso profondamente sulle normali abitudini di vita coinvolgendo, anche, la sfera della protezione dei dati personali.
Ed infatti i provvedimenti d’urgenza in ambito sanitario, produttivo e sociale hanno previsto che una vasta platea di soggetti, all’uopo autorizzati, possano raccogliere ed analizzare informazioni personali – compresi dati relativi alla salute, dati giudiziari e dati economici – con le consequenziali problematicità che possono scaturirne.
Tale questione si è riproposta al momento dell’emissione dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 03.02.2020 (“Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”), emessa ai sensi degli artt. 7 e 25 co. I del D. Lgs. 1/2018, che ha, infatti, preventivamente ricevuto parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali.
Con la predetta ordinanza n. 630 (pubblicata su G.U. N. 32 del 08.02.2020) sono stati disciplinati i primi interventi urgenti in relazione al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili in continuità con le misure urgenti già adottate dal Ministero della Salute con precedenti ordinanze contigibili ed urgenti.
L’Articolo 5 (“Trattamento dati personali”) dell’Ordinanza prevede, dunque, una prima estensione del potere di effettuare attività di trattamento dei dati personali stabilendo come, nell’attuale circostanza emergenziale i soggetti operanti nel Servizio nazionale di protezione civile di cui agli articoli 4 e 13 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, nonché quelli individuati ai sensi dell’art. 1 della presente ordinanza, e così dalle Forze dell’Ordine ai Comuni, compresi i soggetti privati autorizzati, che agiscono sulla base di specifiche direttive possano realizzare trattamenti ivi compresa la comunicazione tra loro, dei dati personali, anche relativi agli articoli 9 e 10 del Regolamento del Parlamento Europeo del 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, necessari per l’espletamento della funzione di protezione civile al ricorrere dei casi di cui agli articoli 23, comma 1 e 24, comma 1, del d. lgs. del 2 gennaio 2018, n. 1, e così fino alla data del 30 luglio 2020.
Al successivo co. 2 si specifica ulteriormente che la comunicazione dei dati personali a soggetti pubblici e privati, diversi da quelli di cui al comma 1, nonché la diffusione dei dati personali diversi da quelli di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento del Parlamento Europeo 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE è effettuata, nei casi in cui essa risulti indispensabile, ai fini dello svolgimento delle attività di cui alla presente ordinanza.
Il successivo co. 3 prevede che il trattamento di cui ai precedenti commi debba essere effettuato adottando misure appropriate a tutela dei diritti e della libertà degli interessati.
L’ultimo comma, sempre dell’art. 5, stabilisce che, avuto riguardo all’esigenza di contemperare la funzione di soccorso con quella riguardante la salvaguardia della riservatezza degli interessati, i soggetti di cui al co. I possono conferire le autorizzazioni con modalità semplificate ed anche oralmente.
Può dirsi, dunque, che la procedura per il trattamento dei dati personali sia stata semplificata così come risulta essere stata ampliata la platea dei soggetti legittimati senza, però, che ciò possa comportare una compressione diritto alla riservatezza dei dati degli interessati.
Quanto innanzi, anche, alla luce di un precedente intervento in proposito ad opera del Garante della Privacy.
Il predetto Garante, con provvedimento n. 213 del 12.04.2018 (che si allega in copia per doverosa completezza) aveva vietato ad un comune italiano la ulteriore diffusione sul sito del comune stesso dell’elenco delle persone invalide ovvero in stato di disagio o che avevano beneficiato dell’esenzione o riduzione della tassa rifiuti.
Ebbene, con apposito provvedimento inibitorio, il Garante, in base al codice della privacy e alla normativa sulla trasparenza ha ritenuto illegittimo il trattamento messo in atto ed ha vietato l’ulteriore diffusione dei dati sullo stato di salute e delle informazioni sullo stato di disagio economico e sociale dei beneficiari riservando di valutare, in separato procedimento, l’eventuale sanzione prevista.
Il Garante ha, dunque, ritenuto che la normativa sulla trasparenza e le sue finalità debbano cedere il passo dinanzi al diritto alla riservatezza dei dati sul disagio economico-sociale dei soggetti-beneficiari interessati.
Del resto lo stesso Garante, con le indicazioni fornite dal provvedimento n. 243 del 15 maggio 2014 recante le “linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati” (in G.U. del 12.06.2014 n. 134) evidenzia che è sempre vietata la diffusione di dati idonei a rilevare lo stato di salute (art. 22 co. 8 del Cod.) e che “e’ vietata la pubblicazione di qualsiasi informazione da cui si possa desumere, anche indirettamente, lo stato di malattie o l’esistenza di patologie dei soggetti interessati, compreso qualsiasi riferimento alle condizioni di disabilità o handicap fisici e/o psichici”.
Tanto ho ritenuto di porre in rilievo pur nella consapevolezza della delicatezza e complessità della vicenda che merita ulteriori e più puntuali approfondimenti.
Francavilla F.na, 17.04.2020.
Avv. Antonio Andrisano
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