Non si trattò di licenziamento illegittimo o, meglio, non si trattò neppure di licenziamento: il giudice del lavoro del Tribunale di Brindisi, Maria Forastiere, ha rigettato il ricorso presentato da una ex dipendente della cooperativa che, nell’anno scolastico 2016-2017, aveva gestito l’asilo nido comunale di Francavilla Fontana.
La ragione è stata riconosciuta, in sostanza, sia alla cooperativa subentrata “I Cuccioli dell’Aquilone”, sia al Comune – difeso dall’avvocato Angelo Di Mitri del Foro di Brindisi – chiamati in causa dalla donna (ex addetta al servizio mensa).
La ricorrente chiedeva per vie legali di ordinare al Comune la stabilizzazione o il reintegro nel posto di lavoro o, in subordine, di intimare alla nuova cooperativa gestrice l’applicazione della “clausola di salvaguardia” nei suoi confronti. Oltre a ciò, la condanna al “risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non subiti a causa dell’illegittimo licenziamento”.
È emerso a processo come, in realtà, il contratto della lavoratrice fosse a tempo determinato e scaduto naturalmente il 31 luglio 2017.
La giudice, a seguito di argomentazioni e richiami giuslavorativi, ha escluso qualsivoglia responsabilità dei convenuti (Comune e cooperativa) e di conseguenza rigettato il ricorso: in sostanza non maturò alcun obbligo di stabilizzazione a carico dell’ente né di reintegro da parte del gestore, che nulla devono neppure a titolo di risarcimento danni. Le spese del giudizio, considerata la complessità delle questioni trattate, sono state interamente compensate tra le parti.
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