Si riceve e pubblica:
Dal tenore letterale dell’art. 78 co. III del T.U.E.L. si evince che chiunque, ingegnere, architetto, geometra o comunque libero professionista, competente in materia di edilizia ed urbanistica, eserciti la libera professione non può essere -contemporaneamente- nello stesso territorio amministrato componente della Giunta Comunale.
L’obbligo di astensione, stando al senso letterale, è previsto per tutti i componenti della Giunta Comunale in quanto tali ed indipendentemente dalla delega da essi esercitata.
Diversamente la legge avrebbe fatto espressamente menzione all’assessore delegato e giammai a «i componenti della giunta comunale».
Vero è che la norma in questione non sancisce per il libero professionista una vera e propria incompatibilità ne’ il dovere di non esercitare l’attività professionale sul territorio amministrato, ma e’ ancor più vero che la norma introduce l’obbligo di optare tra esercizio della libera professione e carica pubblica.
La mancata osservanza dell’obbligo di optare crea, dunque, una patologia che non viene meno neppure a seguito del conferimento al professionista di altra e diversa delega, in luogo di quella all’urbanistica, ai lavori pubblici e all’edilizia privata.
Avv. Antonio Andrisano, capogruppo Fi Consiglio comunale Francavilla Fontana