Sono state 45, da gennaio ad aprile 2019, le persone denunciate a piede libero per guida in stato di ebbrezza alcolica e 27 per aver rifiutato gli accertamenti tossicologici dai carabinieri dipendenti dal Comando provinciale di Brindisi. Nello stesso periodo del 2018 erano state 21 le prime e 12 le seconde.
I militari dell’Arma sottolineano come ingerire quantità eccessive di alcol (il limite massimo tollerato per i non neopatentati è di 0,5 grammi di alcol per litro di sangue) è tra i principali fattori di rischio d’incidenti: a causa dell’alcol, infatti, se ne sono verificati anche di mortali. «L’assunzione di alcol, specie tra i giovani, è purtroppo spesso sottovalutata e finisce per esporli a pericoli al pari dell’assunzione di stupefacenti: infatti, sia l’alcol che le droghe costituiscono sostanze psicoattive, in grado cioè di alterare le funzioni neuropsichiche della persona, quindi di compromettere le capacità di stare attenti, concentrarsi, reagire. L’eccessiva presenza di alcol nel sangue determina comportamenti che durante la guida si ripercuotono sul campo visivo, compromettendo la visione laterale, l’adattamento alla visione notturna e inducendo sonnolenza».
Gli stupefacenti, invece, incidono sull’attenzione e sulle capacità cognitive dell’individuo: «Le droghe sintetiche producono uno stato di euforia che distorce la percezione del pericolo e porta alla sopravvalutazione delle capacità personali. Le droghe pesanti (eroina e cocaina) determinano uno stato di alterazione dell’attenzione, un restringimento del campo visivo e la non percezione di situazioni di rischio. Tutto ciò fa sì che la guida sotto l’assunzione di tali sostanze metta a serio rischio la vita di chi guida, dei trasportati e di chi si incrocia lungo il percorso».
La norma di riferimento per quanto riguarda la guida in stato di ebbrezza è l’articolo 186 del codice della strada. Le sanzioni previste variano a seconda del tasso alcolemico riscontrato. Vi sono infatti tre soglie: la prima per valori superiori a 0,5g/l e non superiori a 0,8g/l (grammi/litro) fissa una sanzione di natura amministrativa pecuniaria con la depenalizzazione dell’illecito; la seconda, per tassi alcolemici superiori a 0,8g/l e fino a 1,5g/l integra una contravvenzione punita con le pene congiunte dell’ammenda e dell’arresto; la terza, per tassi superiori a 1,5 g/l è punita con sanzioni congiunte dell’arresto e dell’ammenda comminate in misura maggiore rispetto alla seconda soglia. Il raggiungimento della terza soglia comporta la confisca obbligatoria del mezzo, salvo che non appartenga a terzi, e la revoca della patente di guida. Il legislatore ha anche stabilito un aggravamento della pena nel caso in cui il conducente in stato di ebbrezza provochi un sinistro stradale. In considerazione dell’allarme sociale connesso alle condotte che si verificano in orario notturno è stata prevista, poi, specifica una aggravante che si applica quando la guida in stato di ebbrezza venga commessa tra le 22 della sera e le 7 del mattino. Un ulteriore aspetto concerne l’obbligo di sottoporsi alle verifiche sanitarie quando si rimanga coinvolti in un sinistro stradale o quando emerga una serie di elementi psicofisici da cui possa essere desunto lo stato di ebbrezza o anche nell’ipotesi di positività al pre-test con l’etilometro.
C’è poi l’articolo 186 – bis “Guida sotto l’influenza dell’alcol”: i conducenti di età inferiore a 21 anni, i neopatentati e chi esercita professionalmente l’attività di trasporto di persone o di cose sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma fra 163 e 658 euro qualora sia stato accertato un tasso alcolemico superiore a zero e non superiore a 0,5 grammi per litro. Nel caso in cui il conducente, nelle medesime condizioni soggettive, provochi un incidente, le sanzioni sono raddoppiate.
Per quanto riguarda il rifiuto dell’accertamento finalizzato al riscontro dello stato di alterazione dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, la norma punisce tale comportamento con sanzioni di natura penale: pena congiunta dell’arresto e dell’ammenda. All’accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente è raddoppiata. Con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che non appartenga a terzi.