Un poliambulatorio in Zona Pip? Il Tar accoglie il ricorso delle società interessate e dà torto al Comune

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Il Tribunale amministrativo regionale – Sezione di Lecce ha accolto il ricorso presentato dalle società Clinic4you Srl e Cp Tricot Srl, interessate a realizzare, nella Zona Pip di Francavilla Fontana, un poliambulatorio di diagnostica e riabilitazione previa modifica della destinazione d’uso commerciale.

Il Tar ha dato ragione alle imprese, assistite dall’avvocato Rosa Fanizzi, e torto al Comune, assistito dall’avvocato Marco Palieri. Oggetto del contendere è stata l’avvenuta revoca, da parte dell’Ufficio tecnico comunale, del permesso di costruire (numero 75 del 5 maggio 2017) che era stato inizialmente rilasciato.

La marcia indietro del Comune era giunta in conseguenza della nota con cui, il 4 maggio 2017, il dirigente dell’Urbanista della Regione Puglia aveva dato riscontro alla comunicazione della delibera di Consiglio comunale (numero 15 del 10 marzo, nei giorni scorsi revocata dal commissario prefettizio Guido Aprea) che aveva, di fatto, “liberalizzato” la Zona Pip lungo la via per Grottaglie: non più soltanto insediamenti industriali, ma anche commerciali, direzionali, turistico-ricettivi e per servizi.

Secondo la Regione, le modifiche alle Norme tecniche di attuazione del Piano per gli insediamenti produttivi (Pip) non potevano considerarsi efficaci: era stata aggiornata, infatti, una delibera commissariale (numero 17 del 2009) mai approvata dallo stesso ente regionale, e l’unico Pip in vigore avrebbe dovuto essere quello del 1980. Di qui, dunque, l’annullamento in autotutela del permesso di costruire rilasciato a Clinic4you Srl e Cp Tricot Srl.

Un’impostazione ritenuta errata dai giudici amministrativi (Antonio Pasca, presidente; Patrizia Moro, consigliere, estensore; Roberto Michele Palmieri, primo referendario) i quali hanno rilevato come il Comune sia incorso in un errore motivazionale e istruttorio, poiché non ha effettuato una valutazione di compatibilità dell’attività svolta dalle società ricorrenti con la destinazione di zona del Pip datato 14 novembre 2008.

Al di là delle procedure seguite dal Comune per modificare le Norme tecniche di attuazione del Pip (sia nel 2009 che nel 2017) – scrivono i magistrati nella sentenza – l’attività precedentemente svolta nei locali in questione era di tipo commerciale e il Pip approvato dalla Giunta regionale con delibera numero 396 del 1980 non prevede tra le attività incompatibili quella di poliambulatorio:

«L’agglomerato oggetto del piano è destinato alla localizzazione di quei settori industriali che comprendono le industrie libere dal punto di vista istituzionale, cioè le iniziative non legate alle risorse geografiche; s’intendono escluse dall’agglomerato le grandi industrie e quelle nocive comunque. Fanno parte del piano degli insediamenti a carattere artigianale comunque tutte le iniziative legate alla struttura urbana fra le quali anche quelle commerciali».

L’erogazione di prestazioni sanitarie non appare, quindi, incompatibile con le Norme tecniche di attuazione del Pip del 1980 e, in ogni caso, il Comune aveva prima sempre ritenuto compatibile e ammissibile in Zona Pip ogni attività di tipo “produttivo-direzionale”.

Inoltre, nella sua difesa, il Comune non non ha indicato un conflitto tra la nuova destinazione d’uso dell’immobile ed eventuali esigenze di urbanizzazione.

La notizia della decisione del Tar – in attesa di un eventuale ricorso al Consiglio di Stato – è stata accolta con favore non soltanto, ovviamente, dalle società ricorrenti, ma anche dagli ex amministratori comunali, in primis da Luigi Galiano (già assessore alle Attività produttive) oltre che dal sindaco uscente Maurizio Bruno, i quali si erano molto spesi per allargare la tipologia delle imprese in Zona Pip e avevano ritenuto quella sorta di “liberalizzazione” uno strumento utile a rilanciare l’economia e l’occupazione del territorio.

Eliseo Zanzarelli

 

 

 

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