COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA

PROVINCIA DI BRINDISI

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA

DETENZIONE DEI CANI

 

Approvato con delibera C.C. n. 63 del 4.09.20176        

Articolo 1 – Oggetto del regolamento

  1. Il presente regolamento detta norme finalizzate a tutelare la serena convivenza tra l’uomo e la popolazione canina domestica e a prevenire gli inconvenienti che il non corretto

comportamento degli accompagnatori potrebbe provocare nelle aree pubbliche e/o aperte al pubblico, in merito all’igiene, alla pulizia, al decoro, alla sicurezza e all’incolumità di chi le frequenta.

  1. Il medesimo regolamento è finalizzato a tutelare il benessere della popolazione canina

domestica presente nel territorio di Francavilla Fontana.

Articolo 2 – Principi generali

  1. Chiunque detenga un cane o accetti di occuparsene è responsabile dei danni cagionati

dall’animale, sia che rimanga sotto la sua custodia, sia che si smarrisca o che fugga.

  1. Il detentore del cane ha l’obbligo di denunciare al Servizio Veterinario dell’ASl o presso gli ambulatori dei medici veterinari liberi professionisti autorizzati, l’avvenuta cessione, scomparsa o morte dell’animale entro cinque giorni dal fatto, nonchè l’eventuale cambio di residenza.
  2. Chiunque detenga un cane o accetti di occuparsene è responsabile della sua salute, della

sua riproduzione e del benessere della eventuale cucciolata.

Articolo 3 – Ambito di applicazione e definizioni

  1. Le norme del presente regolamento si applicano sulle aree pubbliche e/o comunque aperte al pubblico, salvo diversa esplicita indicazione.
  2. Alcune norme del presente regolamento si applicano anche nelle aree private, in particolare a quelle confinanti con le aree di cui al comma 1, come meglio specificato nell’articolo 8.
  3. A titolo meramente esemplificativo sono considerate aree pubbliche e/o di uso pubblico: le strade e le piazze, le banchine stradali, i marciapiedi, le aree destinate a parcheggio, i portici, le aree verdi destinate a giardino e/o parco pubblico, i percorsi pedonali e/o ciclabili, la viabilità rurale di pubblico passaggio, le aree di pertinenza degli edifici pubblici e ogni altra area su cui hanno libero ed indiscriminato accesso i cittadini.
  4. Ai sensi del presente regolamento si definisce come accompagnatore la persona fisica che, a qualsiasi titolo, ha in custodia, anche temporanea, uno o più cani, anche se non regolarmente registrati all’anagrafe canina ai sensi della normativa vigente, durante il loro

transito o permanenza su di un’area di cui al comma 1.

Articolo 4 – Raccolta delle deiezioni

  1. Sulle aree aperte al pubblico gli accompagnatori sono sempre tenuti:
  2. a) alla totale asportazione delle deiezioni lasciate dai cani con successivo smaltimento in

cassonetti destinati alla raccolta indifferenziata dei rifiuti;

  1. b) a fare uso, per l’asportazione, di idonea attrezzatura che devono avere immediatamente

disponibile al seguito.

  1. c) ad avere al seguito il raccoglitore delle deiezioni solide.
  2. Chiunque viola le disposizioni previste dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 150,00 oltre alla asportazione delle deiezioni;
  3. Sono esclusi dall’applicazione del presente articolo i non vedenti con cani guida.

Articolo 5 – Museruole e guinzagli

  1. Sulle aree identificate al comma 1 dell’articolo 3 gli accompagnatori sono sempre tenuti ad avere vicino appesa al guinzaglio la museruola da applicare in caso di emergenza.
  2. Per i cani condotti nei locali pubblici e sui mezzi di trasporto pubblico è sempre obbligatorio avere a portata di mano la museruola e il cane comunque al guinzaglio.
  3. Chiunque viola le disposizioni di cui sopra è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 150,00

L’importo di tale sanzione è raddoppiato se la violazione viene commessa da proprietari o

detentori di cani.

Articolo 6 – Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche

  1. Ai cani tenuti dal proprietario o da altri accompagnatori, muniti di guinzaglio e nel rispetto degli obblighi di cui al comma 1 dell’articolo 4, è consentito l’accesso a tutte le aree pubbliche, compreso il parco urbano, i giardini, le aree verdi ed i parchi pubblici.
  2. Ai cani di cui al comma 1 dell’articolo 12 è fatto obbligo di utilizzare oltre al guinzaglio,

anche l’apposita museruola.

  1. E’ vietato l’accesso ai cani in aree destinate ed attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, o quando a tal fine dette aree siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto, in applicazione di specifiche ordinanze sindacali.
  2. Ferme restando le modalità di conduzione, i divieti di circolazione dei cani non sono operanti per gli animali al seguito di persone non vedenti o portatori di handicap.
  3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 150,00.

Articolo 7 – Tutela del patrimonio pubblico

  1. E’ fatto obbligo agli accompagnatori dei cani di adoperarsi affinché questi non compromettano in qualunque modo l’integrità, il valore e il decoro di qualsiasi area, struttura, infrastruttura o manufatto, mobile o immobile, di proprietà pubblica.
  2. Chiunque viola la disposizione prevista al comma 1 del presente articolo è soggetto alla

sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 300,00 fatta

salva l’eventuale azione risarcitoria per il danno causato.

Articolo 8 – Detenzione dei cani all’interno di cortili e/o giardini privati

  1. E’ fatto divieto di detenere i cani in spazi angusti, privi dell’acqua e del cibo necessari,

nonché senza provvedere alla periodica pulizia dagli escrementi e dall’urina.

  1. E’ fatto divieto di detenere cani in luoghi sprovvisti di un idoneo riparo coperto e rialzato dal suolo, ove gli animali possano proteggersi dalle intemperie, dal freddo e/o dal sole diretto.
  2. I cani, se non alla catena, devono essere tenuti all’interno di un’area delimitata con una rete metallica o una cancellata avente un’altezza dal fondo di calpestio pari almeno alla lunghezza del cane da inizio muso a fine coda.
  3. La rete e/o la cancellata deve avere le caratteristiche citate per tutta la sua lunghezza, non

deve essere facilmente scavalcabile e avere una consistenza e una trama, ovvero uno spazio

tra un elemento e l’altro, tale da non permettere la fuoriuscita del muso dell’animale.

  1. L’eventuale catena deve avere una robustezza e una misura adeguata all’animale, con un

minimo di otto volte la lunghezza del cane, oltre a possedere un solido ancoraggio, proporzionato alla mole dell’animale.

  1. Gli animali che sono tenuti alla catena devono sempre poter raggiungere il riparo, la ciotola dell’acqua e del cibo.
  2. In ogni caso i cani alla catena non possono raggiungere, in autonomia, un’area pubblica o

di uso pubblico ovvero la proprietà privata di un terzo.

  1. All’interno delle proprietà private, indipendentemente dalle dimensioni delle stesse, se

queste non sono adeguatamente delimitate, i cani non possono essere tenuti senza guinzaglio, ovvero senza catena, ad eccezione degli animali utilizzati nell’esercizio venatorio, e nella custodia di greggi e/o mandrie; in ogni caso il cacciatore, o il pastore deve potere, in qualunque momento, controllarne i movimenti.

  1. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 200,00. E’ fatta salva l’applicazione dell’articolo 659 del Codice Penale.

Articolo 9 – Particolari situazioni

  1. E’ vietato fare stazionare i cani chiusi all’interno di abitacoli di auto in sosta o parcheggio.
  2. Chiunque viola la disposizione prevista al comma 1 del presente articolo è soggetto alla

sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 75,00.

Articolo 10 – Accesso negli esercizi pubblici

  1. I cani tenuti dal proprietario o da altro accompagnatore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso, nei modi consentiti dal presente articolo, a tutti gli esercizi pubblici situati nel territorio del Comune di Francavilla Fontana, salvo quelli per cui è previsto il divieto in osservanza di norme esistenti.
  2. E’ riconosciuta ai gestori o proprietari di esercizi pubblici, quali negozi di generi alimentari, bar, ristoranti, la facoltà di non consentire l’accesso ai cani, anche al guinzaglio e con la museruola provvedendo a segnalare tale decisione con appositi cartelli assumendosi le responsabilità.
  3. I proprietari, od accompagnatori a qualsiasi titolo, che conducono i cani negli esercizi pubblici, dovranno farlo usando il guinzaglio e la museruola, a portata di mano, avendo cura che gli animali non sporchino e non creino disturbo o danno alcuno.

Articolo 11 – Normativa di rinvio

  1. In tutte le ipotesi in cui il presente regolamento prevede che da una determinata violazione consegua una sanzione amministrativa pecuniaria, si applicano le disposizioni generali contenute nella Legge 24 novembre 1981, n° 689, nonché quelle del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267.
  2. Rimangono salve le disposizioni del Regolamento di polizia veterinaria approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n° 320 e successivamente aggiornato, dell’ordinanza del Ministero della Salute del 12 dicembre 2006 e del codice civile e penale.
  3. Rimane ferma la normativa di cui alla L.R. 3 aprile 1995 , n. 12 e succ. modificazioni in

materia di “Interventi per la tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo”.

Articolo 12 – Norme di chiusura

  1. La fuga del cane di proprietà o detenuto deve essere segnalata, anche a mezzo telefono, fax o e-mail, entro 24 ore dalla scomparsa, all’ufficio anagrafe canina ed al Servizio di Polizia Municipale del comune.
  2. Solo compiendo la segnalazione di cui al comma 1 prima che il cane venga catturato, il proprietario e/o detentore/accompagnatore del cane potrà beneficiare dell’istituto del caso fortuito che lo esonera dal pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria prevista per

aver lasciato vagare l’animale in violazione del disposto dell’articolo 5, fatta salva la circostanza che, se la fuga si ripete per più di due volte nell’arco di cinque anni, si applica anche l’articolo 672 del Codice Penale; rimangono fatti salvi i diritti da parte di terzi per gli

eventuali danni causati dall’animale fuggito.

  1. La presenza di cani vaganti o randagi deve essere segnalata dai cittadini al Servizio Polizia Municipale, il quale, dopo aver accertato quanto segnalato, attiverà il servizio Anagrafe Canina per l’accalappiamento.
  2. Le spese di cattura e custodia del cane fuggito, nonché quelle inerenti a eventuali cure veterinarie allo stesso, sono a carico del proprietario.
  3. L’ufficio polizia municipale effettua periodicamente dei sopralluoghi a campione per verificare il rispetto del presente regolamento..

Articolo 13 – Norme transitorie

  1. Coloro che risultano, alla data di approvazione del presente regolamento, proprietari e/o detentori di cani tenuti in cortili o giardini o altre aree private all’aperto, devono adeguare le reti di recinzione, ovvero le cancellate, a quanto prescritto nel presente regolamento, entro 12 mesi dall’entrata in vigore del regolamento stesso, fatto salvo altro e diverso termine imposto con ordinanza del Sindaco per singoli casi motivati.
  2. In deroga a quanto previsto al comma 1 del presente articolo coloro che risultano, alla data di approvazione del presente regolamento, proprietari e/o detentori di cani tenuti in cortili o giardini o altre aree private all’aperto, senza la recinzione avente le caratteristiche di cui all’art.8.

Articolo 14 – Vigilanza

  1. Sono incaricati di far rispettare il presente regolamento gli appartenenti al Servizio di Polizia Municipale e gli operatori del Servizio Veterinario dell’Azienda USL,

Articolo 15 – Abrogazioni

  1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento perdono efficacia tutte le disposizioni adottate con il Regolamento di Polizia Urbana, e con le diverse ordinanze sindacali in materia incompatibili o che contrastano o che sono riprese con il presente regolamento.

Articolo 16 – Entrata in vigore

  1. Il presente regolamento entra in vigore trascorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di Francavilla fontana.

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