Il ricorso è inammissibile: nel caso, l’Oratorio Sing avrebbe dovuto impugnare l’ordinanza di revoca dell’autorizzazione oltre a quella di sgombero dello stesso Sing dai locali di Parco Montalbano (che in futuro ospiteranno la biblioteca comunale) e non solo quest’ultima. L’ha stabilito, con sentenza pubblicata proprio quest’oggi, il Tar di Lecce dopo che il Sing – per il tramite dell’avvocato Roberto Palmisano – aveva impugnato, appunto, il provvedimento (ordinanza numero 100 del 15 novembre 2016 a firma del responsabile Utc) di sgombero degli immobili comunali di Parco Montalbano occupati sine titulo. Il Sing aveva contestato che quello sgombero era stato eseguito con “eccesso di potere, erronea applicazione e interpretazione di legge, illogicità manifesta, irragionevolezza, contraddittorietà manifesta e ingiustizia manifesta” e aveva chiesto l’annullamento dell’atto e il risarcimento del danno subito. Il 5 dicembre si era costituito in giudizio il Comune di Oria, rappresentato e difeso dall’avvocato Francesco Baldassarre, che aveva eccepito l’inammissibilità del ricorso.
Dopo il diniego della sospensiva, l’11 gennaio 2017 erano stati ascoltati i legali delle parti e i giudici si erano riservati la decisione. Una decisione giunta oggi e totalmente in favore del Comune. I magistrati amministrativi hanno evidenziato, appunto, come il Sing non si sia opposto all’ordinanza numero 97 del 3 novembre 2016 con la quale il sindaco di Oria, Cosimo Ferretti, ne ha revocato una precedente (numero 47 del 18 agosto 2014) – con la quale il suo predecessore, Cosimo Pomarico, aveva autorizzato il Sing a occupare i locali del primo piano a Montalbano – e al contempo ha specificato l’interesse pubblico sotteso alla sua scelta: destinare quell’immobile a ospitare un museo e una biblioteca comunali.
La prima (sindacale di revoca, non impugnata) e la seconda (dirigenziale di sgombero, impugnata) – hanno spiegato in motivazione i magistrati amministrativi – si pongono in rapporto di “stretta consequenzialità, sicché il secondo risulta essere meramente consequenziale rispetto al primo, che non potendo essere rimosso dal mondo giuridico, manterrebbe le sue cogenza e intangibilità”.
Il Sing – hanno rimarcato – era stato già privato del titolo all’utilizzo dei locali con l’emanazione dell’ordinanza di revoca, vincolante per l’Amministrazione.
Di conseguenza – hanno concluso i magistrati (Antonio Pasca, presidente; Patrizia Moro, consigliere, estensore; Roberto Michele Palmieri, primo referendario) – la mancata impugnativa del primo atto comporta l’inammissibilità del ricorso per carenza d’interesse, non potendo la ricorrente (Associazione Sing Oratorio Volante Don Bosco) ottenere vantaggio alcuno dall’annullamento dell’atto impugnato. Tradotto: non potrebbe comunque tornare nella disponibilità dei locali di Montalbano. Le spese del giudizio sono state compensate: ciascuno pagherà la propria parte. Ora resta da vedere se il Sing ricorrerà al Consiglio di Stato.