Cessata l’emergenza neve, a fioccare in questi giorni sono le sentenze del Giudice di Pace contro i verbali dell’autovelox impiegato dalla polizia locale di Oria nel tratto di competenza (?) lungo la superstrada Taranto-Brindisi. Il punto interrogativo tra parentesi è presto spiegato: tra i motivi di opposizione addotti dalle parti e dai loro avvocati, poi accolti dal giudice, c’è anche quello della territorialità. Nel senso che quello strumento sarebbe stato, spesso e volentieri, collocato oltre i confini di competenza del Comune di Oria. Un argomento, questo, nei mesi scorsi assurto agli onori delle cronache, tant’è vero che gli articoli di testate tradizionali e online – ovviamente documentati – sono addirittura confluiti a rafforzare i ricorsi degli automobilisti multati per eccesso di velocità.
Tra essi figura anche l’avvocato Euprepio Curto, il primo ad avanzare il sospetto che la postazione degli agenti e dunque la conseguente fossero illegittime. Una tesi, la sua, con la quale lo scorso 3 ottobre 2016 ha concordato il giudice di pace Francesco De Vitis, che ha accolto il ricorso presentato da Curto il 21 giugno 2016 e annullato il verbale di contravvenzione che lo riguardava in prima persona. Ciò, anche perché il Comune di Oria non si è costituito né ha prodotto documentazione per sconfessare quanto sostenuto dal legale. Quest’ultimo, nonostante la vittoria in primo grado, ha appellato la sentenza poiché il giudice aveva optato per la compensazione delle spese, che in genere seguono la soccombenza, e ora punta alla condanna dell’ente alla rifusione di ogni onere economico relativo al giudizio.
Il 9 gennaio avrebbe dovuto essere trattato un altro ricorso simile, presentato dallo stesso Curto per conto di un cliente, ma le udienze sono state rinviate a causa del maltempo. In questa circostanza il Comune di Oria si era costituito e aveva prodotto documenti, a differenza che per un’ennesima causa – stesso oggetto – fissata per lunedì prossimo (16 gennaio 2017) dalla quale potrebbe nuovamente uscire soccombente.
Inoltre, proprio ieri, 13 gennaio, il giudice di pace Nicoletta Erroi ha dato ragione agli avvocati Carmen Saponaro e Marina della Corte, che avevano proposto opposizione avverso due verbali risalenti alla giornata del primo marzo 2016. Neppure in queste due controversie il Comune ha ritenuto di costituirsi, e dunque il magistrato onorario ha accolto le doglianze degli automobilisti. «Si rileva in primis – è scritto nelle sentenze, emesse in fotocopia – che il tratto di strada interessato dall’infrazione de qua rientrerebbe nel territorio di Francavilla Fontana e non in quello di Oria, come si evince anche dal risalto giornalistico di tale circostanza».
Il giudice, poi, è andato oltre e si è concentrato sugli altri motivi del ricorso. Uno di essi era la presunta mancata taratura – in assenza di prova contraria da parte dell’ente – dello strumento di rilevazione, “posto che lo stesso ne risulta privo con riferimento a campioni nazionali e revisione periodica annuale, elemento indispensabile ed in alcun modo sostituibile con la dichiarata verifica della perfetta funzionalità prima dell’uso”. Infatti, per legge, tutti gli strumenti di questo tipo devono essere accompagnati da un certificato di taratura rilasciato da appositi istituti o centri (SIT) riconosciuti a livello nazionale. «Solo tali centri sono autorizzati al rilascio del Certificato di taratura, che deve obbligatoriamente contenere una serie di dati. La mancanza di una o più informazioni rendere il Certificato non conforme e, pertanto, inutilizzabile lo strumento».
Altro aspetto contestato era l’omessa segnalazione dell’autovelox. Dinanzi all’inerzia del Comune – rimasto contumace – la giudice ha dato per assunta l’assenza di qualsiasi cartello indicatore dell’apparecchio, con riferimento anche alla normativa di riferimento (il decreto di autorizzazione alla rilevazione della velocità). L’articolo 142 del Codice della Strada è chiaro: “Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli o dispositivi di segnalazione luminosi (…)”.
E ancora: nessuna contestazione immediata dell’infrazione. «È ormai costantemente affermato in giurisprudenza – si legge nel provvedimento – che, nel caso di accertamento dell’eccesso di velocità a mezzo apparecchio di rilevamento a distanza, l’omessa contestazione immediata, pur concretamente possibile (qualora adeguatamente giustificata dall’ente l’impossibilità della stessa), costituisce una violazione di legge che ha rilievo essenziale per la correttezza del sistema sanzionatorio, determinando la illegittimità di tutti i successivi atti amministrativi e, dunque, la nullità del provvedimento finale di contestazione.
Il Comune di Oria, in tutti e due questi casi, è stato condannato anche al pagamento delle spese: in totale 286 euro, oltre agli oneri accessori.
E potrebbe non essere finita qui: nei prossimi giorni e mesi sono attesi nuovi pronunciamenti sui verbali 2016. Continueranno, insomma, a fioccare sentenze (tutte negative?) sul Comune di Oria.
Intanto, tra coloro i quali hanno preferito non opporsi e pagare le multe, fa capolino l’idea di promuovere addirittura una class action contro l’ente…
Eliseo Zanzarelli