Si riceve e pubblica questa rettifica da parte dell’avvocato Antonio Sartorio, che assiste i familiari della donna che sarebbe, a loro dire, stata circuita da un sacerdote fino a poco tempo fa in servizio pastorale in una parrocchia della Diocesi di Oria:
Egregio direttore,
con riferimento al Vs articolo, pubblicato in data 18 ottobre 2016, riguardante il caso del prete denunciato per circonvenzione di incapace, il sottoscritto Avvocato Antonio SARTORIO, dello Studio legale RIZZO SARTORIO di Latiano, intende precisare quanto è a seguito per dovere di cronaca.
Avverso la richiesta di archiviazione emessa dal la Procura della Repubblica di Brindisi non è mai stato proposto alcun ricorso per Cassazione, ragion per cui non può esistere alcun provvedimento da parte della Suprema Corte, sia con attinenza alla riapertura del procedimento dedotto sia con attinenza ad un supplemento di indagini.
Invero, il Pubblico Ministero inquirente, a seguito di istanza depositata dai denuncianti presso la propria Cancelleria, con la quale richiedevano di essere notiziati sullo stato del procedimento, ha verificato l’assenza di notifica dell’avviso previsto ex art. 408 c.p. alla persona offesa, come espressamente formulata dagli stessi nell’atto di denuncia.
A vigor di tanto, lo stesso P.M. inquirente, con estrema trasparenza procedurale e di propria iniziativa, ha provveduto a formulare al GIP del Tribunale di Brindisi richiesta di revoca del precedente decreto di archiviazione, al fine di regolarizzare l’avviso ed evitare al denunciante un inutile ed oneroso ricorso alla Suprema Corte.
A seguito di tale richiesta da parte del P.M., il GIP ha revocato il precedente decreto di archiviazione, il P.M. inquirente, quindi, come disposta dal codice di procedura penale, ha provveduto alla comunicazione ex art. 408 c.p.p. alla P.O., con termini di legge per eventuale opposizione, opposizione regolarmente avvenuta innanzi all’Ufficio del Gip competente presso il Tribunale di Brindisi, il quale deciderà a seguito di Camera di Consiglio e udite i rispettivi difensori, tutto come da normale procedura.
Pertanto nessun supplemento di indagini vi è ad oggi né altro, ancor meno da parte della Suprema Corte.
Tanto si doveva ai sensi e per gli effetti della Legge n. 47/1948
Cordialità
Avv. Antonio SARTORIO