«La condotta del vigile fu irreprensibile», punizione annullata e Comune condannato

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L'agente Umberto Manelli
L’agente Umberto Manelli

L’agente di polizia locale Umberto Manelli, in forza al comando di Francavilla Fontana, non avrebbe dovuto essere punito poiché condotta da lui tenuta due anni fa fu irreprensibile, perfettamente conforme ai doveri di ufficio. L’ha stabilito l’altro ieri il giudice monocratico del Tribunale di Brindisi – Sezione Lavoro, Francesco De Giorgi, che ha accolto il ricorso presentato dal dipendente comunale per il tramite del suo legale di fiducia Donato Manelli. Agli inizi di agosto 2014, il comandante Antonio Cito aveva inflitto al vigile urbano una sanzione disciplinare pari a due giorni di sospensione dal servizio e dallo stipendio.

I fatti all’origine di tutto risalgono a qualche giorno prima, quando Manelli è contattato dal titolare di un’officina che a lui denuncia in forma orale l’appropriazione indebita di un’auto che in precedenza aveva noleggiato a un francavillese. Il titolare dell’officina aveva tentato di sporgere formale denuncia ai carabinieri, ma non era stato possibile perché essi erano impegnati in altri e più urgenti servizi. Di qui la decisione di raggiungere il comando della Municipale e di raccontare tutto a Manelli, che è in compagnia di altri colleghi. Successivamente, il titolare dell’officina incrocia l’auto data a noleggio e contatta Manelli che informa il capo pattuglia maresciallo e poi giunge sul posto e procede al recupero dell’auto di proprietà del titolare dell’officina. Quest’ultimo poi si reca in ospedale dopo, a suo dire, essere stato aggredito dal conducente dell’auto noleggiata: circostanze cristallizate nella denuncia che in seguito il titolare dell’officina finalmente formalizza presso gli uffici dei carabinieri. Manelli, intanto, dopo aver diviso i due litiganti, invita lo stesso conducente a seguirlo presso il comando.

L'avvocato Donato Manelli
L’avvocato Donato Manelli

Questa la ricostruzione dell’episodio emersa a processo e della quale il giudice non dubita affatto: «Ed allora – scrive tra le altre cose – non si ravvisa alcuna irregolarità nel comportamento del ricorrente. Costui, infatti, ha appreso una notizia di reato da parte di un cittadino e si è attivato, prima in compagnia del maresciallo Camarda, poi da solo, per impedire che la condotta del (…) si protraesse oltre e per recuperare il mezzo del (…)».

Secondo il magistrato, inoltre, è irrilevante che Manelli sia intervenuto su richiesta di un comune cittadino e non della sala operativa, poiché non era trascorso molto tempo dalla ricezione della denuncia e c’era ancora l’urgenza d’intervenire. A Manelli era stato inoltre contestato di aver condotto presso il comando il conducente dell’auto e di non averlo identificato, ma anche in questo caso – sulla base delle tesi difensive – il giudice ha ritenuto insussistenti gli addebiti in quanto il conducente aveva ingaggiato una colluttazione con il titolare dell’officina e Manelli aveva dunque deciso di condurre il primo negli uffici del comando per procedere agli accertamenti di rito, identificazione compresa. Identificazione che poi non c’è stata poiché il conducente ha accusato un malore e Manelli ha, secondo protocollo, richiesto l’intervento dei sanitari.

Il comportamento dell’agente – si legge in sentenza – è immune da censure e non ha comportato alcun disservizio all’amministrazione e ai cittadini utenti. Conseguenza: la sanzione va annullata con restituzione al ricorrente delle somme trattenute per le due giornate di sospensione dalla retribuzione. Inoltre, il Comune è stato condannato a al pagamento delle spese processuali quantificate in 1.800 euro.

Ora, sulla scorta di queste statuizioni e sempre assistito dal suo avvocato di fiducia, Manelli si riserva di intentare un’azione risarcitoria in sede civile citando ai danni lo stesso ente.

 

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