Nuove farmacie, i dettagli della sentenza: delibera viziata all’origine, tutto da rifare

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Qui di seguito un nota del professore Andrea Astolfi, avvocato dei ricorrenti dottori farmacisti Maria Teresa a Bungaro e Francesco Cannalire, dopo con cui il Consiglio di Stato – ribaltando le precedenti pronunce del Tar Lecce – ha annullato le delibere con le quali l’amministrazione della Corte, nel 2012, aveva modificato la pianta organica delle farmacie indicando quali nuove due location via Oria e via Madonna delle Grazie:

Dopo le condanne in primo grado del Tribunale di Brindisi a carico dell’ex Sindaco di Franca, di due dirigenti comunali e del presidente dell’Ordine dei Farmacisti, anche il Consiglio di Stato si è, dunque, pronunciato sulla delibera di Giunta che nel 2012 ha istituito e localizzato due nuove sedi farmaceutiche e sui provvedimenti con cui la Regione Puglia, recependo tale deliberazione, ha indetto il concorso straordinario per l’assegnazione delle nuove sedi farmaceutiche in attuazione della legge n. 27/12 di conversione del c.d. Decreto Monti.

Per il Consiglio di Stato, in particolare, sono fondate le censure da sempre mosse dai dott.ri Bungaro e Cannalire, titolari di due preesistenti farmacie di Francavilla, avverso la deliberazione che individuava in via Oria una delle due sedi di nuova istituzione. Ciò in quanto la deliberazione di Giunta fu assunta dando per assunta una relazione tecnica protocollata solo due giorni dopo e, comunque, carente per essere riferita a dati urbanistici e demografici risalenti agli anni ’70.

Di seguito si riportano i passaggi salienti della sentenza, a questo punto definitiva: “… se è vero che la Giunta gode di ampia discrezionalità nella perimetrazione dei bacini di utenza delle sedi farmaceutiche e che le pertinenti decisioni possono essere sindacate solo se manifestamente irragionevoli, è anche vero che le relative scelte localizzative devono, in ogni caso, fondarsi sulle più complete e aggiornate acquisizioni istruttorie in ordine alla consistenza demografica del territorio comunale.

La garanzia di una più capillare presenza sul territorio del servizio farmaceutico, per come prevista dall’art. 11, comma uno, d.l. 24/1/12 n. 1, esige, invero, che le piante organiche delle farmacie siano deliberate, in ossequio ai nuovi parametri stabiliti dalla suddetta disposizione, sulla base di informazioni esaurienti e attuali circa la distribuzione in tutto il territorio comunale del fabbisogno inerente il servizio in questione. In difetto dell’acquisizione istruttoria di tutti i dati statistici necessari a deliberare una zonizzazione informata e coerente con l’interesse generale alla più capillare distribuzione del servizio farmaceutico sul territorio, le scelte localizzative delle nuove sedi farmaceutiche, ancorché connotate dall’ampia discrezionalità sopra ricordata, devono intendersi, in ogni caso, inficiate da una grave e insanabile carenza informativa sulla situazione demografica e territoriale su cui è destinata a incidere la perimetrazione dei bacini d’utenza delle sedi di nuova istituzione. In coerenza con i parametri di giudizio appena tracciati, si deve, allora, rilevare l’illegittimità della citata delibera di Giunta, siccome adottata in assenza di acquisizioni istruttorie complete ed aggiornate sulla realtà demografica del Comune.

E’ sufficiente al riguardo osservare che la relazione tecnica sulla cui base è stata deliberata la nuova pianta organica delle farmacie di Francavilla Fontana per un verso è stata acquisita formalmente in una data (19 aprile 2012) successiva a quella (17 aprile 2012) in cui si è tenuta la Giunta e, per un altro, è stata redatta sulla base di dati urbanistici risalenti nel tempo, e, comunque, privi del necessario carattere d’attualità, oltre che in difetto dell’acquisizione di dati demografici aggiornati. Risulta, infatti, pacifico (in quanto oggettivamente emergente dal materiale istruttorio sulla cui base è stata assunta la sentenza del Tribunale di Brindisi n. 216 del 2016) che la relazione tecnica assunta (per altro erroneamente, in quanto non ancora formalizzata in quella data) a fondamento della delibera di Giunta in esame è stata redatta sulla base di uno strumento pianificatorio risalente (addirittura) agli anni ’70, con la conseguenza che la conformazione urbanistica formalmente conosciuta dall’organo che ha deliberato la contestata localizzazione delle nuove sedi farmaceutiche è risultata del tutto inattuale e, soprattutto, superata dalla più recente e documentata espansione edilizia del tessuto urbano (del tutto trascurata dalla Giunta)”.

E, infatti, “ancorché l’art. 11, comma 2 d.l. 24/1/12 imponesse ai comuni l’individuazione delle nuove sedi farmaceutiche sulla base dei dati Istat sulla popolazione residente al 31 dicembre 2010″, la deliberazione contestata risulta assunta in difetto delle formali (e necessarie) conoscenza e considerazione delle predette informazioni demografiche. Non solo, la delibera in esame è stata assunta in difetto della formale acquisizione, prescritta dall’articolo 1, comma 2, legge 2/4/68 n. 475, dei pareri della Asl e dell’Ordine dei Farmacisti competenti per territorio, sicché resta confermato il vizio di difetto di istruttoria che, per altro, si configura, nella specie, anche come violazione di legge (…)”.

“L’annullamento della delibera comporta l’invalidazione di tutti gli atti direttamente consequenziali (ivi compresi i provvedimenti adottati dalla Regione Puglia e oggetto del ricorso RG n. 7978/13). (…) Le censure attinenti agli eventuali vizi formali e procedurali denunciati con i ricorsi in esame devono intendersi assorbite dal giudizio di illegittimità per difetto di istruttoria, nella misura in cui la rinnovazione dell’attività provvedimentale imposta dal rispetto dell’effetto conformativo della precedente decisione (per come sopra chiarito), risulta, di per sé, idonea a superare le violazioni dedotte con i motivi non esaminati (siccome attinenti a fasi procedurali destinate ad essere, comunque, rinnovate (…)”.

“Il giudizio di illegittimità ut supra formulato e il conseguente annullamento dei provvedimenti controversi impone, invero, alla Giunta comunale di deliberare nuovamente e motivatamente sulla localizzazione delle due nuove sedi farmaceutiche, provvedendo a una completa e aggiornata istruttoria, anche per mezzo della rinnovata acquisizione dei pareri della Asl di Brindisi e dell’Ordine dei Farmacisti della provincia di Brindisi”.

Per effetto della decisione pubblicata oggi il Comune di Francavilla sarà, quindi, chiamato a una nuova deliberazione che colmi le lacune istrittorie e procedimentali rilevate dal Consiglio di Stato, localizzando le nuove sedi in forza di dati demografici e urbanistici aggiornati. Tale nuova deliberazione dovrà, poi, essere recepita dalla Regioen Puglia nel procedimento in corso per l’assegnazione delle nuove sedi farmaceutiche. In attesa della conclusione di tale iter procedimentale, resterà inibita l’apertura della farmacia prevista in via Oria dalla deliberazione annullata.

Prof. Avv. Andrea Astolfi

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