Qui di seguito l’esposto inviato dal consigliere comunale in quota Progetto per l’Italia, Euprepio Curto, all’Autorità nazionale anticorruzione (Anac) presieduta da Raffaele Cantone:
Il sottoscritto Avv. Euprepio Curto, già Senatore della Repubblica, è attualmente membro del Consiglio comunale di Francavilla Fontana (Br) in rappresentanza della lista “Progetto per l’Italia”.
Nell’esercizio delle proprie funzioni e prerogative, in data 30 novembre 2015 ebbe a presentare una interrogazione con richiesta di risposta scritta, ancora oggi priva di riscontro da parte dell’A.C., finalizzata alla richiesta di annullamento del Bando Pubblico di Gara con cui l’A.C., a mezzo del Dirigente Servizi Area Finanziaria, aveva avviato le procedure per l’affidamento dell’attività di supporto all’Ufficio Tributi per la gestione di Imu/Ici, Tasi, Tari, Tosap, Imposta Comunale Pubblicità e Pubbliche Affissioni, in quanto, a parere dell’interrogante, il Bando risultava privo di un requisito essenziale previsto dall’Art. 53 D. L.vo 15 Dicembre 1997 n. 1446, e cioè la iscrizione all’Albo Nazionale dei Concessionari.
E’ pur vero che la sentenza n. 1878 del 7 aprile 2006 del Consiglio di Stato aveva acclarato che l’iscrizione a tale Albo non è necessaria quando il Comune continua a mantenere il potere tributario nell’ambito del proprio diretto esercizio. Ed è altrettanto vero che la stessa Ecc.ma ANAC si era già espressa nel senso che la citata iscrizione non deve essere richiesta quando l’attività di cui trattasi rimane nell’ambito del mero “supporto”.
Ma l’elemento fondamentale su cui poggiava la censura contenuta nell’atto ispettivo non era tanto riferito alla contestazione di tali pronunciamenti (che anche in questa sede non possono che essere ritenuti sicuramente condivisibili), quanto sul fatto che l’attività da porre in essere da parte del soggetto aggiudicatario potesse essere “effettivamente” e “concretamente” attività di supporto.
In estrema sintesi, molti aspetti del Bando di Gara facevano, e fanno, ragionevolmente presumere la realizzazione (da parte dell’A.C. prima, e del Dirigente Area Finanziaria, poi) di un negozio giuridico simulato. Onde, a fronte di una “formale” descritta attività di supporto, subito dopo l’aggiudicazione si sarebbe concretizzata una effettiva e “sostanziale” esternalizzazione del servizio. Fatto che, di conseguenza, avrebbe dovuto imporre l’inserimento nel Bando del requisito dell’iscrizione all’Albo Nazionale dei Concessionari quale precondizione per poter partecipare alla gara.
Questi, appresso indicati, gli elementi a sostegno di tale tesi:
- Con Delibera di G.C. n. 260 del 23-09-2015 l’A.C., dopo aver premesso che, successivamente all’affidamento della concessione del Servizio Tributi alla Cerin srl, avvenuto nell’anno 2010, due addetti all’Ufficio Tributi avevano chiesto ed ottenuto la mobilità volontaria presso altri Enti locali, concludeva considerando che “è necessario provvedere alla riorganizzazione del servizio anche alla luce del ridotto numero di addetti oggi disponibili”. Da che ne consegue la logica considerazione che un Ufficio Tributi già sott’organico, e poi ulteriormente penalizzato dalla perdita di due unità a tutto può adempiere eccetto che ad una effettiva internalizzazione del Servizio medesimo;
- Sempre con medesima Delibera l’A.C. afferma che “si rende necessario ed opportuno riappropriarsi della gestione delle entrate comunali con specifico riferimento agli accertamenti e alle riscossioni (sia spontanee che coattive)….”. Ma quando descrive l’oggetto e le finalità dell’appalto, di cui al Bando di Gara, e puntualizza quali dovrebbero essere le attività di supporto, elencandole precisamente, indica solo la rendicontazione dei tributi, la rendicontazione dei versamenti, lo svolgimento di altre attività ordinarie, per finire con la predisposizione di atti e regolamenti (sic!). Al contrario, invece, non cita, né prevede come attività di mero supporto l’attività, invero primaria e qualificante, di elaborazione degli avvisi bonari, di accertamento e coattivi, le attività (se non esistenti) di gestione e bonifica delle banche dati e il censimento degli impianti pubblicitari, oltre all’elaborazione dei piani di recupero dei mancati pagamenti;
- Nessun cenno è rinvenibile riguardo l’obbligatorietà che le attività poste in essere dal soggetto aggiudicatario della gara debbano svolgersi sempre sotto il controllo e la direzione del Responsabile del Servizio dell’Ente interessato, mediante l’utilizzo del software gestionale dell’Ente medesimo: aspetto che costituisce condizione inderogabile perché possa parlarsi di internalizzazione del servizio. Anzi, all’interno della Delibera si legge solamente che, per ciò che concerne alcuni eventuali controlli periodici, questi dovrebbero essere effettuati secondo “accordi” con il responsabile dell’Area finanziaria. Ergo, su una posizione di assoluta parità organizzativa e gestionale, sì da elidere totalmente l’ipotesi di attività di supporto che, ove fosse effettivamente tale, si dovrebbe caratterizzare per l’assenza di qualsiasi forma di autonomia organizzativa e gestionale;
- L’attribuzione alla società aggiudicataria di un aggio, aggiuntivo al compenso fisso, parametrato sui risultati ottenuti in termini di contrasto alla evasione e alla elusione, costituisce conferma del fatto che la natura dell’attività richiesta al soggetto aggiudicatario del bando non costituisca mero “supporto”.-
Già questi aspetti appaiono molto indicativi dell’artifizio lessicale attraverso il quale l’A.C. ha inteso eludere i vincoli rivenienti dalla normativa vigente.
Ma, a tutti questi dati, di natura giuridico-normativa, non possono non esserne aggiunti altri, desunti da una denuncia specifica e circostanziata, anche se, come è ovvio, allo stato ancora tutta da verificare nel merito, fatta dal locale Partito della Rifondazione Comunista, fino a ieri alleato dell’attuale A.C., oggi critico feroce della stessa proprio a ragione del Bando Tributi.
Con un suo comunicato ufficiale, rilanciato, peraltro, dagli organi d’informazione, RC ha riferito di essere stato messo a parte di una proposta che, ove accolta, avrebbe dato vita ad “una spartizione , in stile manuale Cencelli, dei 4 posti di lavoro (ex Cerin srl) che si sarebbero liberati“ successivamente all’aggiudicazione della gara. Vicenda confermata dal segretario del partito di Sel, Domenico Magliola, nel corso di una intervista rilasciata ad una emittente locale.
Cosicché appare consequenziale chiedersi come si potesse pianificare una spartizione di posti prima ancora di conoscere quale soggetto si sarebbe aggiudicata la gara medesima.
A meno che non si prevedesse che un bando, stile haute couture, quasi fosse stato realizzato dall’alta sartoria napoletana, non potesse che vestire puntualmente solo un determinato soggetto in luogo di un altro.
Appare, quindi, opportuna ed urgente una verifica puntuale di codesta Ecc.ma Autorità sulla legittimità di un bando che parrebbe palesemente indirizzato ad eludere la normativa vigente mediante il ricorso ad un artifizio lessicale, “attività di supporto all’Ufficio Tributi”, nel mentre nella sostanza viene confermata l’esternalizzazione del Servizio. Fatto gravissimo, in quanto in tal modo è stata consentita, illegittimamente, la partecipazione alla gara di soggetti non in possesso dei requisiti prescritti.
Appare, infine, del tutto pacifico che se da una verifica dello status del soggetto aggiudicatario, materia sulla quale il dirigente l’Area Finanziaria potrebbe e saprebbe illuminarci!, dovesse emergere il fatto che decisiva per l’aggiudicazione sia stata la mancata previsione del requisito dell’iscrizione all’Albo Nazionale dei concessionari, ebbene, ai profili di legittimità degli atti, dovrebbe essere associato quello della liceità degli atti medesimi. Con tutto ciò che ne consegue.
Con Osservanza.
Avv. Euprepio Curto