Si riceve e pubblica:
La sottoscritta Grazia Solazzo, dirigente della FP CGIL territoriale di Brindisi, è dell’avviso che la nostra organizzazione sindacale non possa subire passivamente le reiterate violazioni delle norme legislative e contrattuali. Il Segretario comunale ed il Dirigente dei Servizi finanziari di Francavilla Fontana sono tenuti, per legge, ad adottare gli atti di gestione del personale all’insegna della imparzialità, dell’efficienza e della economicità Dando per scontato che l’organo politico, di volta in volta, eserciti sistematicamente i dovuti controlli sulle determinazioni dirigenziali riguardanti la gestione delle risorse umane ed economiche.
Sino a tutt’oggi, purtroppo, non è dato sapere ancora quale sia il pensiero dell’Amministrazione comunale di Francavilla, riguardo alle irregolari modalità di liquidazione dei compensi del lavoro straordinario prestato dai dipendenti comunali durante le ultime consultazioni elettorali (a fronte delle note di protesta già inoltrate dalle organizzazioni sindacali).
È grave che, con determina dirigenziale n. 944 del 9 luglio 2015, si precisi: “dato atto che la somma impegnata per l’autorizzazione a prestare lavoro straordinario, risulta essere superiore alle disponibilità in essere, per cui occorre procedere ad una riduzione delle ore nella misura del 21% rispetto a quelle autorizzate, escluso il personale … così stabilito nella determina di autorizzazione n. 486/2015”.
È legittimo che i tagli debbano riguardare solo una parte dei lavoratori?
Lo straordinario autorizzato va liquidato senza alcuna decurtazione, nella misura prevista contrattualmente! Tanto più grave appare l’adozione di quest’ultima determina dirigenziale, dalla quale si evince: “di stabilire che nel caso di superamento dell’importo erogato dalla Regione Puglia, saranno decurtate le ore assegnate col peso del sistema proporzionale, fatte salve le ore assegnate ai dipendenti del …”.
Ciò che sorprende soprattutto, in merito a detta questione, sono le dichiarazioni del segretario generale, secondo cui la determinazione dirigenziale n. 486 del 3 aprile 2015, sarebbe stata il frutto di una “sudatissima sintesi di trattative, accordi, compromessi per poter assicurare i servizi e coinvolgere il maggior numero di dipendenti possibili, compresi anche quelli che nelle tornate precedenti non erano stati considerati a questi fini”.
Preme, pertanto, rammentare al Segretario comunale, innanzitutto, che la rappresentanza territoriale della FP CGIL non ha mai partecipato a queste riunioni in quanto non invitata e che detti incontri tenuti al di fuori della sede negoziale, non hanno alcuna validità. Il Segretario, inoltre, non può ignorare che la gestione della materia di che trattasi è affidata, per legge, alla discrezionalità dirigenziale e non può essere assoggettata né alla contrattazione, né alla concertazione.
Per queste ragioni, se il Segretario ha inteso dar valore negoziale a quelle riunioni tenute fuori dal tavolo delle trattative, si sbaglia di grosso. A parere della scrivente, l’organo burocratico era tenuto, invece, ad attenersi ai vincoli di spesa previsti dalla Regione Puglia, ammontanti ad un acconto di € 81.000,00 ed a un saldo di € 9.000,00 (il predetto acconto, pari al 90% dell’importo, è stato trasferito al Comune con largo anticipo rispetto all’appuntamento elettorale, mentre la restante parte poteva essere incassata a seguito rendicontazione entro 3 mesi dalla conclusione delle operazioni elettorali).
Per quali motivi è stata impegnata una somma per l’autorizzazione a prestare lavoro straordinario superiore alle risorse assegnate dalla Regione Puglia, pur sapendo di non poter onorare questa decisione?
Sappiano l’Amministrazione comunale ed i principali attori di questo increscioso episodio che occorre subito restituire il maltolto alle lavorartici ed ai lavoratori che hanno subito, illegittimamente, una riduzione delle ore di straordinario, nella misura del 21%, dovute ad un deficit di programmazione.
Numerosi giudici del lavoro, in applicazione dell’art. 36 della Costituzione, hanno stabilito il principio secondo il quale al lavoratore spetta una retribuzione proporzionata alla quantità ed alla qualità del lavoro svolto; normalmente si fa riferimento, nel nostro caso, alla tariffa retributiva sindacale nella liquidazione delle spettanze economiche e non, invece,
a quella stabilita dal segretario generale.
PS: la sottoscritta è venuta a conoscenza, tra l’altro, che il dirigente dei servizi finanziari si è dimostrato alquanto intollerante nei confronti delle organizzazioni sindacali, durante la riunione dell’ultima delegazione trattante. Il predetto, a fronte delle dichiarazioni congiunte dei sindacati di abbandonare il tavolo delle trattative, avrebbe minacciato di costituire il fondo del salario accessorio, raddoppiando nel 2015 i tagli cumulati negli anni 2010-2014, contravvenendo all’ufficiale orientamento della Circolare n. 20/2015 della Ragioneria dello Stato.