Sembra una storia infinita e infatti lo è. Non ci sono vincitori definitivi né vinti definitivi. Si sa che la battaglia prosegue e probabilmente proseguirà. Si tratta di una battaglia legale a suon di ricorsi e carte bollate tra il Comune di Oria e una cittadina che tempo fa – ormai sono trascorsi otto anni – avrebbe voluto costruirsi una casa in campagna in contrada Chiani. Tar, Consiglio di Stato e ritorno. Per motivi nuovi e aggiunti, ovvio. Intanto, l’ultima sentenza è a favore del Comune (difeso dall’avvocato Pietrantonio De Nuzzo) .
Dopo tutta una serie di pronunce apparentemente favorevoli, la donna ha deciso di chiedere ai giudici amministrativi se finalmente potesse costruirsi quella villetta con deposito agricolo in contrada Chiani e vedersi riconosciuto il risarcimento del presunto danno patito.
L’8 febbraio di quest’anno, per lei, una doccia fredda: “Richiesta di permesso di costruire: diniego definitivo” in merito alla realizzazione di una casa colonica. La ricorrente al Tar chiedeva anche che ormai fosse dichiarato il silenzio assenso sul titolo edilizio (permesso di costruire) o che in ogni caso le fosse concesso – a lei o chi per lei, in caso di vendita – il diritto di edificare in quell’area agricola di sua proprietà.
Il Tar ha specificato come in precedenza avesse esso stesso stabilito che il Comune potesse nuovamente pronunciarsi su quel permesso di costruire senza su ciò aver posto alcun vincolo per l’ente di esprimersi in un senso o nell’altro: diniego o favore.
La pubblica amministrazione potrà quindi riesaminare il caso anche alla luce delle mutate condizioni anche soggettive della richiedente, che nel frattempo ha acquisito la partita Iva agricola ed è quindi inquadrabile come agricoltrice.
Per quanto concerne il giudizio in questione – specificano i giudici amministrativi (Antonio Pasca presidente, Patrizia Moro consigliere, Daniela Rossi estensore) – ci si deve attenere alla stato di fatto e di diritto vigenti al momento dell’istanza. “Ad avviso del Collegio, con la locuzione ‘conduzione del fondo’ si è inteso far riferimento nelle Nta del Comune di Oria alla realizzazione di fabbricati con destinazione produttiva e non residenziale”, si legge.
L’attività agricola, in aggiunta a quella prevalente (di tutt’altro tenore), della ricorrente si è sommata solo in seguito alla richiesta del permesso e cioè il 24 settembre 2020 (iscrizione come coltivatrice diretta). Doglianze infondate, quindi. E stavolta ha avuto la meglio il Comune, che non dovrà alcun risarcimento. Le spese, considerata la peculiarità della vicenda esaminata, sono state compensate: ognuna delle parti in causa pagherà il suo.
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