di Eliseo Zanzarelli
La procedura seguita è corretta, quindi il campo da gold si può fare. L’ha deciso nei giorni scorsi il Tar Lecce, che ha respinto il ricorso proposto dal Comune di Francavilla Fontana. Quest’ultimo aveva chiesto, per il tramite del suo legale, l’annullamento del Parere autorizzatorio unico regionale (Paur) col quale l’anno scorso già la Regione aveva dato, a conclusione della conferenza dei servizi, il suo benestare a ché sorgesse nei dintorni di “Betania”, un luogo di preghiera sorto nel 1970 lungo la strada che collega la Città degli Imperiali e Ceglie Messapica, un “campo da golf da 18 buche, club house, struttura ricettiva e servizi annessi” in variante allo strumento urbanistico vigente.
Un progetto – quello presentato da Francesco Cavallo e Figlio Srl – rispetto al quale anche la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio Brindisi – Lecce aveva dato il suo ok. E, infatti, il Comune aveva chiesto l’annullamento non soltanto del Paur e di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale, ma anche del parere – sostanzialmente favorevole – della Soprintendenza.
Per i giudici amministrativi Antonio Pasca (presidente), Patrizia Moro (consigliera, estensore), Daniela Rossi (referendaria) le doglianze dell’ente devono essere rigettate su tutta la linea in quanto nel Paur (che include Valutazione dell’impatto ambientale e titoli abilitativi per la realizzazione e l’esercizio dell’iniziativa privata) si tiene conto di tutto quanto espresso in conferenza dei servizi.
La Sezione autorizzazioni ambientali del Dipartimento ambiente, paesaggio e qualità urbana della Regione Puglia, infatti, a suo tempo (28 aprile 2023) tenne conto di ogni posizione espressa dalle autorità interessate e poi ne trasse le conseguenze. Le posizioni prevalenti – non in termini solo aritmetici, ma di peso specifico – condussero a ritenere valido il progetto, nonostante le riserve espresse pur senza motivazione e proposte di correttivi dall’Autorità regionale per la tutela del paesaggio. Peraltro, gli enti coinvolti nella conferenza dei servizi, se delusi dal suo esito, avrebbero potuto entro dieci giorni proporre opposizione (gratuita) al presidente del Consiglio dei Ministri. Il Comune, invece, scelse la giustizia amministrativa e incaricò un suo legale di fiducia affinché contestasse le presunte irregolarità nel procedimento e, conseguentemente, anche di merito.
Il collegio giudicante ha bocciato in toto le censure proposte in quanto, tra le altre cose, non può essere considerata prevalente la posizione espressa da un unico ufficio (il Settore tutela del paesaggio) peraltro richiamata nella conclusione della conferenza dei servizi. Nulla da eccepire, sempre secondo il Tar, per quanto concerne il parere favorevole della Soprintendenza, secondo la quale il progetto – per come presentato – non investe vincoli specifici di alcun tipo “né doline, né boschi, né vincoli archeologici, inserendosi armonicamente in area complessivamente indicata dal Piano paesaggistico territoriale regionale (Pptr) tra gli ‘Ulteriori contesti’ e ricadendo nella campagna brindisina”. Il percorso golfistico occuperà il 10 per cento dell’intera area, seguendo l’orografia del terreno: non sarà il territorio ad adattarsi al gioco, ma il gioco ad adattarsi al territorio anche mediante accorgimenti in linea col rispetto della natura: salvaguardia delle alberature (in primis gli ulivi secolari) e delle macchie esistenti, conservazione e manutenzione dei muretti a secco, nessun uso di fitofarmaci, coltivazione di prodotti biologici e allevamento autoctono per l’attività di agriturismo.
Insomma, quel progetto per il campo da golf potrebbe persino, così come prospettato e valutato, migliorare lo stato dei luoghi. Il Comune potrà comunque ricorrere al Consiglio di Stato, dopo aver speso finora circa 7mila euro per il legale e altri soldi per il giudizio. Considerata la peculiarità e la complessità della controversia, le spese sono state compensate. La cosa principale è che, stando così le cose, il campo da golf si potrà realizzare.