Sulla concessione o meno di quel permesso di costruire in deroga non avrebbe dovuto esprimersi soltanto gli uffici, bensì anche e soprattutto il Consiglio comunale. Il Tar Lecce ha, nei giorni scorsi, accolto il ricorso presentato da un’impresa di Francavilla Fontana (Fer.Metal.Sud. Spa) che intenderebbe realizzare un poliambulatorio in zona agricola (via per Grottaglie) nella Città degli Imperiali. Per far ciò, ha necessità che la destinazione d’uso cambi da quella attuale (locale commerciale) per l’appunto a servizi e in particolare a poliambulatorio. L’imprenditore è stato rappresentato dinanzi ai giudici amministrativi dagli avvocati Giuseppe Antonio Fanelli e Giorgio Leccisi.
I legali, in nome e per conto dell’interessata, hanno impugnato una nota di diniego definitivo emessa in data 17 aprile scorso dal Servizio urbanistica, ambiente ed ecologia, edilizia privata, politiche abitative e Suap del Comune di Francavilla Fontana.
Per quell’ufficio, l’istanza in questione non meritava di essere accolta, ma tra i motivi d’impugnazione la ricorrente ha indicato: eccesso di potere per difetto di istruttoria e contraddittorietà con precedenti provvedimenti; incompetenza; violazione del contraddittorio, delle garanzie partecipative e del giusto procedimento; travisamento dei fatti e dei presupposti, carenza e abnormità della motivazione, illogicità manifesta, irragionevolezza, contraddittorietà con precedenti manifestazioni, sviamento e perplessità dell’azione amministrativa.
Nella camera di consiglio dello scorso 10 luglio, il ricorso è stato ritenuto manifestamente fondato.
In particolare, è stato ritenuto fondato il primo motivo di ricorso nella parte in cui si lamenta dell’illegittimità de diniego poiché “la valutazione circa la sussistenza o meno dell’interesse pubblico al rilascio del permesso di costruire in deroga chiesto dalla ricorrente è stata compiuta dal dirigente del Suap (Sportello unico attività produttive) anziché dal Consiglio comunale”. Sul caso, insomma, avrebbero dovuto pronunciarsi le assise e non semplicemente un dirigente comunale. Questi ha ritenuto di esprimere valutazioni circa l’insussistenza dell’interesse pubblico del progetto presentato senza che in tal senso si fosse espresso, con apposita delibera, il Consiglio comunale.
Peraltro, il 25 marzo 2024, la Commissione consiliare aveva “licenziato” la proposta di Fer.Metal.Sud “demandando al Consiglio comunale la valutazione circa la legittimità dello strumento utilizzato per la variante di destinazione d’uso dell’immobile ricadente in zona agricola”.
La difesa del Comune aveva richiamato la competenza – mai messa in discussione – dell’Ufficio tecnico in materia di compatibilità dell’intervento con gli strumenti urbanistici. Insomma, questo è un discorso a parte. Il dirigente Suap non era competente a esprimersi sull’interesse pubblico, specificano i giudici Antonio Pasca, presidente, Patrizia Moro, consigliere, Daniela Rossi, referendario ed estensore.
È stata accolta anche la parte del ricorso nella quale si lamenta la violazione delle garanzie di partecipazione al procedimento amministrativo: l’Amministrazione non ha comunicato il preavviso di diniego, così avendo impedito alla società ricorrente di esercitare il suo diritto di difesa già nel procedimento con osservazioni e documentazioni di cui tener conto prima che fosse instaurato un contenzioso.
Il Tar non si esprime nel merito della questione, ma specifica come in futuro debba essere il Consiglio comunale a pronunciarsi sull’opportunità politico-amministrativa, in questo caso, che a Francavilla Fontana sorga un poliambulatorio anziché l’ennesima attività puramente e semplicemente commerciale.
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