Era finito a processo per favoreggiamento della prostituzione dopo aver concesso in locazione immobili di sua proprietà a persone che esercitavano l’attività di prostituzione.
L’uomo, residente nella provincia di Brindisi, difeso dall’avvocato Antonio Andrisano, a seguito di giudizio ordinario è stato assolto con formula piena dal Tribunale Penale di Brindisi perché il fatto non sussiste.
La difesa ha sostenuto che l’imputato non fosse a conoscenza dell’attività esercitata e che comunque, indipendentemente da tutto, l’uomo non potesse rispondere penalmente per il sol fatto di aver affittato le unità immobiliari, a prescindere dall’eventuale consapevolezza dell’esercizio della prostituzione al loro interno.
E infatti la condotta del locatore che cede l’immobile a un regolare prezzo di mercato qualora non si concretizzi in un aiuto alla prostituzione risolvendosi, invece, nella mera conclusione del contratto con una persona che realizza il proprio diritto di abitazione, non può subire conseguenze penali.
L’imputato, dunque, non aveva posto in essere alcuna prestazione accessoria rispetto alla locazione al fine di agevolare concretamente l’attività di prostituzione come, ad esempio, il reperimento di clienti o inserzioni pubblicitarie.
La Procura aveva richiesto la sua condanna a un anno sei mesi di reclusione e 300 euro di multa.
Ai fini della concreta configurabilità del reato di favoreggiamento occorrevano prestazioni ed attività ulteriori di effettivo ausilio all’attività di meretricio che, evidentemente, il Tribunale Penale di Brindisi (giudice Adriano Zullo) non ha rinvenuto pervenendo, così, ad una decisione assolutoria con formula piena e riservandosi in 90 giorni la motivazione.