«Quell’infrazione andava contestata sul posto», annullato verbale per eccesso di velocità

Non c’è stata contestazione immediata, quindi quel verbale va annullato. L’ha deciso lo scorso 10 marzo la giudice di pace di Brindisi Maria Romanazzi nel dare ragione all’avvocato Giorgio Ingrosso del Foro di Brindisi. Un automobilista si era rivolto a quest’ultimo affinché impugnasse una “multa” da 184,48 euro (e decurtazione di tre punti patente) comminatagli il 21 giugno 2023 dalla polizia stradale mentre percorreva la statale Brindisi – Bari, in località Torre Guaceto. Quel giorno, il conducente avrebbe superato il limite di 25,85 chilometri orari a fronte di un limite pari a 90 chilometri orari, così come sostenuto dagli agenti che si erano appostati con un autovelox mobile.

La rilevazione giunse nei termini al malcapitato, che decise però di rivolgersi all’avvocato Ingrosso perché più di qualcosa non gli tornava. Dinanzi al giudice di pace si è costituita anche la Prefettura di Brindisi, sostenendo la legittimità dell’operato dei poliziotti stradali. Il legale ha sostenuto, invece, che gli agenti avessero omesso di contestare immediatamente l’infrazione e che quindi quel verbale fosse carta straccia. Nel dispositivo di accoglimento la giudice di pace scrive, tra le altre cose, che: «Il superamento di soli 25 Km/h del limite previsto di 90 Km/h di velocità non consente di ritenere sufficiente la motivazione addotta a verbale quale giustificazione dell’omessa immediata contestazione. Giova evidenziare che né a verbale, né dalla documentazione fotografica prodotta è possibile valutare, in base alla velocità tenuta ed ai limiti previsti su detto tratto stradale, le oggettive difficoltà da parte degli agenti accertatori di arrestare immediatamente il veicolo ed elevare contestazione immediata”. Insomma, forse l’automobilista avrebbe potuto essere fermato sul momento a prescindere da quanto fuori fosse dagli standard consentiti:

“La mancata immediata contestazione della violazione – scrive la giudice – ha di fatto impedito al conducente sanzionato di rilevare la corrispondenza tra quanto indicato a verbale e la situazione dei luoghi, così ledendo il legittimo esercizio del diritto di difesa”.
Non solo la contestazione immediata, comunque. L’avvocato Ingrosso, infatti, aveva eccepito anche il posizionamento del cartello d’indicazione dell’autovelox: “Dall’esame del suddetto verbale – ha scritto sempre l’avvocato Romanazzi, giudice di pace – non risulta indicata la chilometrica ove è collocato il segnale fisso indicante il limite di velocità e, pertanto, non è possibile accertare la regolarità della segnaletica mobile utilizzata, essendo stata indicata solo la collocazione del segnale mobile e quella del punto di rilevazione”.

SUPERMERCATI SUPER IN, GUARDA CHE SPESA! CLICCA QUI PER SCARICARE L’APP

Non solo, ma anche: “Infine, la documentazione fotografica allegata da parte opposta (Prefettura), effigiante il veicolo in movimento, non indica il segnale mobile né il punto di rilevamento con la presenza dei pubblici ufficiali. In mancanza di immediata contestazione, la documentazione fotografica assume particolare rilevanza ai fini probatori e laddove mancante agli atti del giudizio non consente di ritenere fondata la contestazione per cui è causa”. In ragione di ogni considerazione sopra riassunta, quel verbale è come non fosse mai esistito.

Resta aggiornato

Iscriviti alle nostre newsletter

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com