“L’opposizione è fondata e deve essere accolta”. Il giudice di pace di Brindisi ha accolto i ricorsi presentati, per il tramite del suo legale, da un ristoratore del centro storico di Francavilla Fontana destinatario di numerosi verbali per un supposto transito non autorizzato in Zona a traffico limitato. Ne sono stati accolti finora cinque, ma in “fotocopia” – per le stesse ragioni – potrebbero sfociare in un annullamento anche gli altri: circa 40.
Il caso dell’esercente si somma a quello del disabile che, nei mesi scorsi, non solo ha fatto scalpore ma ha soprattutto consentito di rintracciare una falla nel regolamento approvato dal Comune: in ogni caso, i disabili devono essere autorizzati – a Francavilla Fontana e in tutt’Italia, probabilmente nel continente – a transitare coi propri veicoli da Ztl e Aree pedonali urbane (Apu).
Ciò che riguarda il commerciante in questione è comunque un po’ diverso rispetto a quello del pensionato affetto da disabilità e residente proprio in un’area in cui, nella Città degli Imperiali, insiste la limitazione del traffico.
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L’uomo, contitolare dell’attività nonché amministratore della stessa, era fino a un certo periodo autorizzato a transitare nel tratto interdetto dalle 7 alle 9 del mattino e dalle 16 alle 17 del pomeriggio. Inoltre, era autorizzato a transitare anche in fasce orarie differenti per eseguire operazioni di carico e scarico della merce – in ogni caso, fino a 15 minuti – purché avesse esibito il disco orario. Dopo i 15 minuti, insomma, sarebbe stato sanzionato.
Il commerciante aveva ottenuto un primo permesso a fine 2022, valida fino al 15 dicembre 2023. In seguito, quel permesso di tipo “C” – con tanto di indicazione della targa – era stato prorogato dal 12 febbraio 2024 al 12 febbraio 2025, solo qualche giorno fa. L’autorizzazione non gli era mai stata revocata, quindi l’esercente – nel transitare dalla Ztl per operazioni di carico e scarico – riteneva di essere a posto, tant’è che dinanzi al giudice di pace ha invocato – per il tramite del suo avvocato Leonardo Andriulo – l’esimente della buona fede. Nel giudizio si è costituito il Comune di Francavilla Fontana, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Il giudice di Pace di Brindisi Cosimo Merico ha però ritenuto meritevoli di accoglimento i motivi addotti dal legale. Citando una sentenza della Corte di Cassazione del 2015, ha così motivato: “In tema di violazioni amministrative l’errore sulla liceità del fatto giustifica l’esclusione della responsabilità quanto risulti inevitabile, occorrendo a tal fine un elemento positivo, estraneo all’autore dell’infrazione, idoneo ad ingenerare in lui la convinzione della stessa liceità, oltre alla condizione che, da parte sua, sia stato fatto tutto il possibile per osservare la legge e che nessun rimprovero possa essergli mosso, così che l’errore sia stato incolpevole, non suscettibile, cioè di essere impedito dall’interessato con l’ordinaria diligenza”.
Nel caso specifico, insomma, il commerciante non aveva rinnovato tempestivamente una concessione cui – stando a quelle precedenti – sapeva di aver diritto, non essendo cambiata la situazione di fatto sui presupposti della quale quella stessa concessione gli era stata accordata. Di conseguenza, il giudice ha annullato cinque verbali comminatigli dopo la scadenza del permesso. Ce ne sono altri sui quali lo stesso magistrato onorario – o chi per lui – difficilmente smentirà se stesso.