Imprenditore sconfigge banca e non perde le sue proprietà. Un esercente di Oria – settore alimentare – fu messo in ginocchio durante il periodo Covid (tra il 2020 e il 2021) non riuscendo a pagare per intero i propri debiti e, tra essi, anche le rate mutuo acceso con un istituto di credito.
Quest’ultimo aveva nel frattempo ceduto il credito a una società finanziaria (cessionaria) la quale – nell’impossibilità d’incassare gli arretrati, dato che il debitore proprio non ce la faceva a pagare – avviò dinanzi al tribunale di Brindisi una procedura esecutiva immobiliare finalizzata alla vendita forzosa dell’immobile pignorato per il soddisfo di un credito di oltre 100mila euro.
La procedura è proseguita nei mesi fino a giungere alla fase della vendita, ma in quel momento la società debitrice ha deciso di andare a fondo e vederci chiaro: quella cessionaria aveva effettivamente il diritto di far valere il credito derivante dal mutuo acceso, a suo tempo, con un altro finanziatore e cioè la banca?
Fu conferito mandato all’avvocato Giuseppe D’Ippolito del Foro di Taranto che presentò ricorso in opposizione all’esecuzione finalizzato a sollecitare i poteri d’ufficio del giudice per l’accertamento dell’esistenza, in capo alla cessionaria, della posizione sostanziale dedotta in giudizio. Il giudice, infatti, può e deve sempre accertare fino all’udienza di distribuzione degli utili – derivati dall’eventuale vendita di un complesso immobiliare – se chi ha agito per il recupero di un credito ne sia a tutti gli effetti il titolare, costituendo essa una condizione per l’esercizio dell’azione stessa.
Così, il giudice, in accoglimento dell’opposizione proposta dall’avvocato D’Ippolito, ha dichiarato estinta la procedura esecutiva in quanto la cessionaria del credito (rientrante in un pacchetto di crediti bancari deteriorati e affidati a terzi per il recupero) non è riuscita a dimostrare che quel credito superiore a 100mila euro le fosse stato per davvero ceduto: insomma, non è riuscita a fornire la prova documentale di quanto asserito nell’avvio della procedura esecutiva.
La stessa cessionaria ha interposto un reclamo avverso la declaratoria di estinzione della procedura, ma anche in questo caso i giudici dell’esecuzione (collegio composto da Francesco Giliberti, Fausta Palazzo e Antonio Ivan Natali) hanno ribadito – a seguito di camera di consiglio – con fermezza l’inesistenza del diritto di recupero del credito in capo alla reclamante per mancanza di elementi utili a monte sul quando, come e perché il credito le fosse stato ceduto.
Una vicenda, quella raccontata, purtroppo simile a tante altre – molte delle quali “figlie” della crisi da Nuovo Coronavirus in quel biennio tristemente indimenticabile – che si è conclusa in questo caso positivamente per il noto imprenditore-commerciante di Oria, il cui morale fino a pochi giorni fa era sotto i tacchi: col patrimonio ormai messo in salvo, potrà finalmente continuare a svolgere l’attività con rinnovati entusiasmo e serenità.