Notifiche nelle mani sbagliate, condannate Agenzia Entrate e Poste: annullate cartelle per 850mila euro a carico di una struttura ricettiva

Quegli avvisi di accertamento, poi tramutatisi in cartelle esattoriali, erano finiti nelle mani sbagliate. Lo scorso 15 settembre, la Corte d’Appello di Lecce ha confermato in toto una sentenza in precedenza emessa dal Tribunale di Taranto e ha di fatto annullato un debito col fisco da circa 850mila euro contratto da un società operante nel settore turistico-ricettivo con sede a Campomarino di Maruggio. L’avvocato Marianna Depasquale ha fatto emergere a processo come “le sottoscrizioni apposte su entrambi gli avvisi di accertamento non si riferivano né al legale rappresentante né ai dipendenti o addetti alla società o alla sua sede, non avendo (la società attrice) alcun dipendente alla data della prima notifica e non includendo, alla data della seconda notifica, il nominativo (omissis) tra i propri dipendenti. Dall’altra parte, la società di riscossione aveva omesso di fornire la prova relativa all’esistenza di rapporti tra consegnatari e destinatari”.
In sostanza, la società che ha adito gli organi di giustizia civile non ha mai ricevuto quelle cartelle di pagamento, la cui ricezione è stata di fatto effettuata a estranei. Ragion per cui sia in primo che in secondo grado sono state condannate Agenzia della Riscossione e Poste Italiane, incaricate delle notifiche.
“La recentissima sentenza – afferma l’avvocato Depasquale – attesta che la valutazione del corredo probatorio è corretta e condivisibile, quindi la presunzione di veridicità delle attestazioni può dirsi superata dalla prova fornita a processo”. La Corte, infatti, ha precisato nel provvedimento che “la società appellata ha pienamente assolto all’onere probatorio”, avendo dimostrato che le attestazioni dotate di una presunzione di veridicità non sono invece veritiere: coloro che hanno ricevuto l’atto non erano né ‘addetti alla casa o all’ufficio’ (come indicato nella relata di notifica del 2008) né il “destinatario” e quindi il legale rappresentante e/o persona da lui autorizzata (come indicato nella relata del 2010). Di qui la declaratoria della totale inesistenza delle notifiche e una cospicua somma risparmiata.

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