Movida maleducata tra musica e schiamazzi fino al mattino, la polizia intensifica i controlli: un locale del centro chiuso per 7 giorni

Un noto locale del centro di Brindisi è stato chiuso per sette giorni a causa delle violazioni della legge regionale numero 3 del 2002 e in particolare degli articoli 16 e 17.

Nell’ambito delle attività di controllo disposte dal Questore di Brindisi Annino Gargano e anche in conseguenza di numerosi esposti sul disturbo della quiete pubblica presentati da residenti nel centro storico di Brindisi, personale della Divisione Polizia Amministrativa e di Sicurezza della Questura ha intensificato i controlli amministrativi e ha proceduto al deferimento in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria del titolare di un esercizio commerciale del centro storico di Brindisi per fatti/reato commessi fino a notte inoltrata a Brindisi alla fine del mese di giugno.

Il primo (Attività all’aperto) recita così:

  1. Gli impianti, le apparecchiature, gli attrezzi e le
    macchine di ogni genere, impiegati in attività di
    carattere produttivo, commerciale e di altro tipo,
    che si svolgono all’aperto, devono essere conformi
    a quanto previsto dalla normativa dell’Unione
    europea e, comunque, tali da contenere i rumori
    entro i limiti indicati nella presente legge.
  2. Le attività sportive e ricreative svolte all’aperto,
    che comportano emissione di rumore, non possono
    superare i limiti di cui all’articolo 3 e non possono
    essere svolte al di fuori dell’intervallo orario 8.00 –
    24.00. Le emissione sonore, in termini di livello
    continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A) [Leq(A)] misurato sulla facciata dell’edificio più esposto, non possono superare in ogni
    caso i 65 dB(A) negli intervalli orari 8.00 – 12.00 e
    15.00 -19.00 e i 55 dB(A) negli intervalli orari
    12.00 15.00 e 19.00 – 24.00.
  3. Il Comune interessato può, su richiesta scritta e
    motivata, per esigenze locali o per ragioni di pubblica utilità, autorizzare deroghe temporanee a
    quanto stabilito dal comma 2, prescrivendo
    comunque che siano adottate tutte le misure necessarie per ridurre al minimo il disturbo, sentita la
    AUSL competente.

Il secondo articolo (Attività temporanee) recita invece:

all’articolo 3 e non sono consentite al di fuori dell’intervallo orario 9.00 – 24.00, salvo deroghe
autorizzate dal Comune.

  1. Le emissioni sonore temporanee, provenienti da circhi, teatri e strutture simili o da manifestazioni
    musicali, non possono superare i limiti di cui all’articolo 3 e non sono consentite al di fuori dell’intervallo orario 9.00 – 24.00, salvo deroghe autorizzate dal Comune.
  1. Le emissioni sonore di cui al comma 1, in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora
    ponderato (A) [Leq(A)] misurato in facciata dell’edificio più esposto, non possono, inoltre, superare
    i 65 dB(A) negli intervalli orari 9.00 – 12.00 e 15.00 – 22.00 e i 55 dB(A) negli intervalli orari 12.00 – 15.00 e 22.00 – 24.00. Il Comune interessato può concedere deroghe, su richiesta scritta e motivata, prescrivendo comunque che siano adottate tutte le misure necessarie a ridurre il disturbo
    sentita la AUSL competente.
  2. Le emissioni sonore, provenienti da cantieri edili, sono consentite negli intervalli orari 7.00 – 12.00 e
    15.00 – 19.00, fatta salva la conformità dei macchinari utilizzati a quanto previsto dalla normativa
    della Unione europea e il ricorso a tutte le misure necessarie a ridurre il disturbo, salvo deroghe autorizzate dal Comune.
  3. Le emissioni sonore di cui al comma 3, in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora
    ponderato (A) [Leq(A)] misurato in facciata dell’edificio più esposto, non possono inoltre superare i 70 dB (A) negli intervalli orari di cui sopra.
    Il Comune interessato può concedere deroghe su richiesta scritta e motivata, prescrivendo
    comunque che siano adottate tutte le misure necessarie a ridurre il disturbo sentita la AUSL competente.

A seguito dell’attività svolta dalla Divisione Polizia Amministrativa e di Sicurezza della Questura è stato chiesto al Sindaco del Comune di Brindisi l’adozione di un provvedimento di sospensione/revoca della Scia per somministrazione di alimenti e bevande del locale in questione del centro storico per abuso del titolo ex art. 10 del Tulps (Le autorizzazioni di polizia possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento, nel caso di abuso della persona autorizzata).

Nella giornata di ieri il Comune di Brindisi, condividendo la nota della Questura di Brindisi, con Ordinanza Dirigenziale del Settore Pianificazione e Gestione del Territorio – Attività Produttive – SUAP, ha quindi disposto la sospensione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande svolta presso l’esercizio commerciale per 7 giorni dalla notifica del provvedimento che è stato notificato dal Comando di Polizia Locale di Brindisi.

Nei prossimi giorni la Divisione di Polizia Amministrativa della Questura di Brindisi pianificherà ulteriori attività di controllo ed accesso presso altri esercizi pubblici sia nella città di Brindisi che nella provincia.

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