Il Collegio del Tribunale di Brindisi conferma e rilancia: è sulla sola quota immobiliare gravata da ipoteca che va applicato l’art. 52 DPR 602/1973 ed il valore di vendita dell’immobile è lasciato alla valutazione del libero mercato.
“…la sola quota del prezzo degli immobili facente capo al ricorrente dovrà essere determinata secondo i parametri di cui all’art 52 co. 2-bis dpr 602/73 e che le restanti quote di proprietà dell’immobile dovranno essere liquidate secondo il valore e il prezzo liberamente stabiliti fra le parti contrattuali;…accerta e dichiara il diritto del ricorrente a vendere la propria quota di proprietà dei beni immobili oggetto del contratto preliminare di vendita con il consenso dell’Agenzia delle Entrate- Riscossione al prezzo di mercato, corrispondendo al creditore la somma totale in parte rinveniente dal prezzo incassato dalla vendita della quota e in parte anche da atti di liberalità di soggetti terzi”. Questo il fondamentale principio espresso dal Collegio del Tribunale di Brindisi che ha messo fine ad una questione che si protraeva da alcuni mesi e che già aveva visto vittorioso un cittadino francavillese dinnanzi il Giudice monocratico di Brindisi, sempre assistito dagli avvocati Angelo Prete dello studio Open avvocati e dall’Avv. Nicola Lonoce.
“Il Tribunale di Brindisi, nella persona del giudice monocratico dott. Stefano Marzo, aveva già stabilito, in data 25.10.2021, che la vendita ex art. 52 DPR 602/1973, dovesse ritenersi applicabile sulla sola quota gravata da ipoteca e non sull’intero immobile, che pertanto poteva essere venduto a prezzo di mercato. Il Collegio, in data odierna, si è anche espresso sulla integrazione della somma, qualora il valore della quota liberamente venduta a valore di mercato, fosse inferiore rispetto a quello calcolato ex art. 52. Ebbene, secondo il Collegio, in tal caso, il titolare della quota gravata da ipoteca, potrà integrare il prezzo ricavato dalla libera vendita, con apporto anche di soggetti terzi, sino al raggiungimento del prezzo fissato dall’art. 52 DPR 602/73” dichiarano l’Avvocato Angelo Prete dello studio Open avvocati e l’Avvocato Nicola Lonoce. “Sino ad oggi l’Agenzia si è sempre dichiarata contraria ad una simile ipotesi, impedendo di fatto l’applicazione corretta della norma. Pensiamo che si sia rotto finalmente un tabù. Da oggi in poi i contitolari di quote immobiliari, alcune delle quali gravate da ipoteca dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, avranno una possibilità in più, ovvero quella di ricorrere ad una norma che è stata pensata a tutelare la libera circolazione delle vendite, ma che a causa di interpretazioni restrittive (errate) date dall’Agenzia di Riscossione, non era molto utilizzata nelle operazioni di compravendita”.