Nel caso di vendita di un bene immobile ipotecato in parte, il consenso alla vendita del creditore ipotecario non può estendersi al valore dell’intero immobile, ma deve limitarsi alla sola quota dello stesso sulla quale incide l’ipoteca. L’ha stabilito il giudice del Tribunale civile di Brindisi Stefano Marzo, che ha accolto in toto il ricorso d’urgenza presentato dagli avvocati Angelo Prete (dello Studio legale Open Avvocati) e Nicola Lonoce, i quali hanno rappresentato le ragioni di un loro cliente titolare della quota di un dodicesimo su di un immobile – sito in agro di Francavilla Fontana – già oggetto di contratto preliminare. La quota del cliente era però gravata da un’ipoteca pari a 117mila euro in favore dell’Agenzia delle Entrate, alla quale è stato, appunto, chiesto il consenso alla vendita.
L’Agenzia non aveva dato l’ok in quanto si era basata sulla quantificazione del valore complessivo del bene e non, invece, su quello della singola quota ipotecata. Su questo punto si sono concentrati i legali Prete e Lonoce, rivoltisi tempestivamente al giudice per impedire che sfumasse il perfezionamento del contratto, fissato entro il 31 dicembre 2021.
La mancata chiusura dell’accordo a quella data avrebbe potuto arrecare pregiudizi economici a tutti i comproprietari. Invece, stando a quanto stabilito dal giudice Marzo, vi si può procedere anche senza che l’Agenzia delle Entrate accampi pretese superiori a quelle che le spettano, senza cioè interferire nella quantificazione delle restanti quote proprietarie e concentrandosi solo sulla propria.
Gli altri venditori non debitori, quindi, possono alienare le loro quote secondo la legge di mercato, per cui l’affare può concludersi nel momento in cui domanda e offerta trovino un punto d’incontro tra privati reciprocamente conveniente.
Un pronunciamento “storico” e importante, questo, relativo all’interpretazione delle norme che disciplinano la materia, che potrà interessare numerosi altri cittadini debitori nei confronti di Agenzia Entrate Riscossione (Ex Equitalia).