Egr. Direttore Zanzarelli,
dopo i due recenti e distinti decreti con i quali Il Tar Lazio (nn. 4531/2021 e 4532/2021) ha bocciato le istanze di coloro che avrebbero voluto sottrarsi alle nuove regole in materia di certificazione anti covid per lavorare nelle scuole, le segnalo due sentenze, questa volta del Tar Friuli Venezia Giulia (sentenze n. 261 e 262/2021).
Con le predette sentenze sono stati rigettati, rispettivamente, il ricorso di un infermiere in servizio presso l’azienda sanitaria e di un odontoiatra contro il provvedimento di sospensione dal servizio per la mancata sottoposizione al vaccino.
Il Tar nel confermare la legittimità dei provvedimenti di sospensione ha, altresì, respinto la questione di illegittimità costituzionale con riferimento all’obbligo della vaccinazione imposto per legge.
Il Tar, richiamando la giurisprudenza della Consulta, ha affermato testualmente: “il preminente rilievo del diritto alla salute nella sua dimensione collettiva, rispetto alla libertà di autodeterminazione dei singoli”.
Ho ritenuto di segnalarLe tali ulteriori provvedimenti che si inseriscono in quel solco ormai tracciato che propende per la legittimità della obbligatorietà della vaccinazione e delle conseguenti ed eventuali sanzioni.
Cordialità.
FrancavillaFontana. 11.09.21.
(avv. Antonio Andrisano)