Egr Direttore Zanzarelli,
facendo seguito a Sua cortese richiesta, sottopongo all’attenzione della Sua testata due recenti e distinti decreti con i quali Il Tar Lazio (nn. 4531/2021 e 4532/2021) ha posto una pietra tombale sulle istanze di coloro che vorrebbero sottrarsi alle nuove regole in materia di certificazione anti covid per lavorare nelle scuole.
In particolare, i Giudici romani hanno affermato essere legittima la sospensione dal servizio con stipendio a zero per i docenti privi di green pass.
Per il Tar, infatti, il diritto di insegnanti, amministrativi, collaboratori scolastici, e dirigenti (trattasi di un milione di lavoratori!) a non vaccinarsi non ha una pretesa assoluta.
Ecco un passaggio particolarmente significativo in ordine: “al diritto del personale scolastico a non vaccinarsi, in disparte la questione della dubbia configurazione come diritto alla salute, non ha valenza assoluta ne’ può essere inteso come intangibile, avuto presente che deve essere razionalmente correlato e contemperato con gli altri fondamentali, essenziali e poziori interessi pubbLici, quali quelli alla salute pubblica a circoscrivere l’estendersi della pandemia è quello di assicurare il regolare svolgimento dell’essenziale servizio pubblico della scuola in presenza”.
Ed ancora, in risposta ad altri ricorrenti, sempre il Tar Lazio ha affermato che non è neppure prospettabile una violazione della privacy rispetto all’obbligo del lavoratore di informare il proprio dirigente di eventuali contatti stretti con persone positive o della presenza di sintomi sospetti propri o degli studenti: “Tale obbligo informativo e’ essenziale per individuare e circoscrivere tempestivamente situazioni di potenziale contagio al fine di assicurare il regolare svolgimento della didattica in presenza”.
Da ultimo, ma non per ultimo, si segnala che la sanzione della sospensione, ex DL 52/2021, scatta al quinto giorno, anche non consecutivo, di irregolarità della posizione del lavoratore non potendosi, il docente in uni alle categorie sopra indicate, presentare a scuola senza green pass fermo restando che la sua assenza sara’ considerata ingiustificata.
Deve segnalarsi, altresì, che la Suprema Corte con ordinanza n. 23524/21 ha affermato che la competenza a disporre la sospensione spetta all’Ufficio per i procedimenti disciplinari (U.P.D.).
Tanto ho ritenuto di riportare nella consapevolezza che trattasi di un argomento molto delicato e meritevole di ulteriore approfondimenti.
Cordialita’.
Francavilla F.na, 03.09.2021.
avv. Antonio Andrisano