Green pass, l’avvocato: “Per il Garante l’identità del titolare può essere verificata dagli esercenti pubblici”

L’avvocato Andrisano

Egr. Direttore Zanzarelli,

avendo preso atto della particolare attenzione che la Sua testata giornalistica ha dedicato alla questione “Green pass” e facendo seguito a Sua cortese richiesta, mi permetto di segnalare come il Garante della Privacy abbia chiarito ogni dubbio smentendo severamente il Ministro Lamorgese.

Ed infatti il predetto Garante, rispondendo all’assessore regionale piemontese Maurizio Marrone, scrive testualmente: <<La disciplina procedurale riconducibile al DPCM del 17 giugno 2021 comprende, oltre la regolamentazione degli specifici canali digitali funzionali alla lettura della certificazione verde, anche gli obblighi di verifica dell’identità del titolare della stessa e alle condizioni di cui all’art. 13 co. 4 del citato DPCM>>.

Il Garante ha confermato – come alcuni di noi, compresa la Sua autorevole testata, ci eravamo permessi di rilevare – non esistere problemi di trattamento dei dati personali nella disciplina del Green pass, proprio perché l’art. 13 co. V del DPCM esclude la raccolta <<da parte dei soggetti verificatori dei dati dell’intestatario della certificazione in qualunque forma>>.

Ebbene, secondo l’Authority il trattamento dei dati personali e’ consentito nella misura in cui si limita alla mera verifica dell’identità dell’intestatario della certificazione verde mediante richiesta di esibizione di un documento.

Tanto ho ritenuto di segnalarLe confermandoLe la mia disponibilità per ogni eventuale approfondimento o chiarimento

.Cordialità.

Avv. Antonio Andrisano

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