Chiusura scuole, Prete (Idea per Francavilla): “Ecco perché il sindaco non può nulla”

In questa nota, il coordinatore politico del movimento Idea per Francavilla, Angelo Prete (avvocato), esprime il suo parere tecnico sulla possibilità o meno in capo ai sindaci di disporre la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado nel territorio del suo comune:
Angelo Prete

“Giusto per essere chiari e rispondere alle sollecitazioni di qualche amico, sui poteri dei sindaci ai tempi del Covid, anche sulle chiusure delle scuole. Analizzando la normativa vigente, si ricorda che già l’articolo 35 del D.L. 9 del 2 marzo 2020 (“misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori ed imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”) stabiliva che: ‘a seguito dell’adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid 19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l’emergenza predetta in contrasto con le misure statali’.

Tale norma, pur abrogata dall’articolo 5 del D.L. 19/20, è stata riprodotta dall’articolo 3, comma 2, dello stesso decreto legge: “i sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili ed urgenti dirette a fronteggiare l’emergenza in contrasto con le misure statali, né eccedendo i limiti di oggetto di cui al comma 1”.
Su tale argomento si è già espresso il TAR di Bari, sez. III, 22 maggio 2020, n. 733 – Pres. Ciliberti, Est. Dibello statuendo un principio importante:
“Il Sindaco, dal canto suo, non può adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l’emergenza, in contrasto con le misure statali, né eccedere i limiti di oggetto di cui al comma 1. Il Sindaco, in altri termini, in una cornice di riferimento normativo di questo tipo, non è privato del potere di ordinanza extra ordinem ma – diversamente da quanto avviene in periodi non qualificabili come emergenze nazionali, in cui l’ordinanza contingibile e urgente vale a fronteggiare un’emergenza locale e può avere finanche attitudine derogatoria dell’ordinamento giuridico – neppure può esercitare il potere di ordinanza travalicando i limiti dettati dalla normativa statale, non solo per quel che concerne i presupposti ma anche quanto all’oggetto della misura limitativa”.
Quindi o si cambia il sistema normativo, o si chiede a gran voce a chi è titolato di potere decisionale (non il sindaco) ad intervenire”.

Resta aggiornato

Iscriviti alle nostre newsletter

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com