“Giusto per essere chiari e rispondere alle sollecitazioni di qualche amico, sui poteri dei sindaci ai tempi del Covid, anche sulle chiusure delle scuole. Analizzando la normativa vigente, si ricorda che già l’articolo 35 del D.L. 9 del 2 marzo 2020 (“misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori ed imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”) stabiliva che: ‘a seguito dell’adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid 19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l’emergenza predetta in contrasto con le misure statali’.
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