Cariche pubbliche e privacy, il parere dell’avvocato: «Riservatezza compressa, orientamento consolidato»

Di seguito una nota dell’avvocato penalista Domenico Attanasi del Foro di Brindisi:
Stimato Direttore,
riscontro la Sua richiesta di parere legale in ordine alla possibilità di ritenere legittima la pubblicazione dei nominativi di persone, titolari di cariche pubbliche, che siano risultate positive al virus Covid-19.
L’avvocato Domenico Attanasi

Sin dal 2004 il Garante per la protezione dei dati personali, investito di alcuni quesiti specificamente attinenti l’attività giornalistica, ha affermato che “margini più ampi per la diffusione di dati relativi allo stato di salute (..) – anche in assenza del consenso dell’interessato – possono essere previsti con riferimento a persone che godono di particolare notorietà, eventualmente anche in ambito locale, in ragione del ruolo o funzione ricoperti.

Ciò però, solo quando l’informazione possa assumere rilievo sul ruolo e sulla loro vita pubblica e non vengano diffusi precisi dettagli. In questi termini potrà, ad esempio, essere rilevante l’informazione relativa alla malattia che ha colpito un uomo politico o altra personalità di rilievo pubblico ove ciò sia necessario al fine di informare il pubblico sulla possibilità che ha lo stesso uomo di continuare a svolgere il proprio incarico” (cfr. nota del Garante per la protezione dei dati personali del 6 maggio 2004).

Più di recente, e con specifico riferimento alla epidemia da Covid-19, il Garante ha reso note alcune ulteriori raccomandazioni tese a salvaguardare il diritto alla riservatezza delle persone contagiate, premurandosi tuttavia di operare una netta distinzione tra i privati cittadini e coloro che invece “rivestano ruoli pubblici”. Per questi ultimi, infatti, il doveroso bilanciamento tra i diritti di cui agli artt. 2 (nel quale sono enucleati i diritti inviolabili dell’uomo) e 21 (che contempla il diritto all’informazione) della Costituzione può indurre a ritenere prevalente quest’ultimo “nella misura in cui la conoscenza della positività assuma rilievo in ragione del ruolo svolto” (cfr. nota del Garante per la protezione dei dati personali del 31.3.2020).

Nel caso di specie ritengo che la notizia della positività al virus Covid-19 di tre componenti di una Giunta municipale (su un totale di sei componenti) possa essere ritenuta legittima laddove sia contenuta nel perimetro della essenzialità della informazione, ovvero ove quest’ultima non risulti caratterizzata da ricostruzioni eccessivamente particolareggiate o dal ricorso a inutili spettacolarizzazioni nel confezionamento della notizia medesima, ossia – e sotto altro profilo – ove risulti fedele ai canoni della verità oggettiva dei fatti riferiti, purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca, tenuto conto della gravità della notizia pubblicata, dell’interesse pubblico alla conoscenza del fatto (c.d. pertinenza) e della correttezza formale dell’esposizione (c.d. continenza) che costituiscono gli elementi portanti di tutta la giurisprudenza elaborata in tema di diritto di cronaca e di tutela della reputazione personale.

Per esempio, è stato affermato che “L’interesse pubblico alla conoscenza di determinati fatti, che fonda il diritto di cronaca quale scriminante del reato di diffamazione a mezzo stampa, ben può ritenersi sussistente in relazione alle dimensioni del Comune ove è avvenuta la pubblicazione (nella fattispecie è stata esclusa la sussistenza del reato di diffamazione a mezzo stampa nel caso di un articolo, pubblicato su un periodico a diffusione locale, riportante la notizia, confermata dalla stessa parte offesa, circa lo stato di salute precario e la diminuita capacità di svolgere le mansioni di servizio di una vigilessa di un piccolo comune della periferia milanese)” (Tribunale Milano, 28/06/2000).

Tantomeno mi pare che si possa in alcun modo adombrare la fattispecie di reato di cui all’art. 167 D. Lgs. n. 196/2003, difettando ictu oculi l’elemento del fine di nocumento che deve necessariamente caratterizzare la condotta dell’agente perché possa dirsi integrata la violazione in questione.

Sperando di averLe fornito, con queste brevi note, elementi di valutazione utili ad inquadrare correttamente la questione sul piano giuridico, resto a Sua disposizione per gli ulteriori approfondimenti che dovessero risultare necessari e Le porgo i più cordiali saluti.

Avv. Domenico Attanasi

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