

Come eccepito dal legale, infatti, il cartello di segnalazione della presenza dell’apparecchio era posto in basso e sulla rampa di accesso allo svincolo (circostanza documentata dalle foto allegate all’opposizione) e in posizione poco visibile per i conducenti. Il Codice della Strada, al contrario, prevede che: “Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel presente codice (…)”. Per la conducente, dunque, soltanto le spese legali (compensate) ma né sanzione amministrativa né decurtazione dei punti patente.
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