Troppe assenze perché ammalata, ma brava: Tar ammette all’esame studentessa bocciata


Il Consiglio di classe aveva escluso una studentessa dall’esame di Stato a causa delle troppe assenze collezionate durante l’anno scolastico, ma il Tar ne ha ordinato l’immediata riammissione: la sua frequenza ridotta era giustificata da gravi motivi di salute e, in ogni caso, i docenti avevano elementi a sufficienza per poterla valutare positivamente.

L’avvocato Paola Dimotoli

La ragazza e la sua famiglia, dopo la mortificazione seguita alla lettura dei “quadri” usciti a giugno, si sono rivolti all’avvocato Paola Dimotoli del Foro di Brindisi, proprio per contestare quell’esclusione a loro parere ingiusta. Le 365 ore di assenza – a fronte di un massimo consentito di 300 – c’erano tutte, così come c’erano però anche una grave malattia, diagnosticatale proprio all’inizio dell’anno scolastico 2018-2019, e un profitto ragguardevole. Sì, perché, nonostante tutto, la studentessa aveva regolarmente sostenuto prove scritte e orali, peraltro con ottimi voti.

Di qui, poco prima di Ferragosto, il ricorso al Tribunale amministrativo regionale per chiedere l’annullamento di tutti gli atti dai quali era scaturita la “non idoneità” della candidata.

L’avvocato Dimotoli ha fondato il ricorso sulla corretta interpretazione dell’articolo 14 del DPR 122 del 2009 (Regolamento Gelmini sulla valutazione degli alunni), che stabilisce come, ai fini della validità dell’anno scolastico, sia richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale fissato. Le istituzioni scolastiche possono, però, stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe a limite di cui sopra. Deroghe ipotizzabili nell’ipotesi di assenze documentate e continuative a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione dello studente.

E, difatti, le assenze fatte registrare dalla ragazza in questione non erano certamente legate a qualche “filone” di troppo, bensì alla necessità di affrontare al meglio una seria patologia. In più, comunque l’alunna non si era affatto sottratta ai suoi doveri scolastici, avendo sostenuto interrogazioni e compiti in classe in tutte le materie, per giunta con risultati spesso eccellenti.

Pertanto, secondo la tesi sostenuta dalla legale e poi sposata dal collegio giudicante (Roberto Michele Palmieri, presidente facente funzioni; Andrea Vitucci e Katiuscia Papi, referendari), la discontinuità di presenza non doveva essere considerata elemento dirimente ai fini della decisione di non ammettere la studentessa agli esami di Stato.

Nel ricorso, considerata la ristrettezza dei tempi, era stata richiesta una sospensione cautelare degli atti impugnati, ma i giudici amministrativi – nella camera di consiglio dello scorso 11 settembre – hanno optato per una sentenza di accoglimento nel merito (pubblicata il 17 settembre). La ragazza, che nel frattempo aveva trascorso l’estate a studiare, pienamente soddisfatta ieri si è seduta tra i banchi per sostenere il suo sacrosanto esame di Stato.

«La vita le ha posto sfide ben più grandi dell’esame di stato e questa volta la bilancia della giustizia pende dal lato giusto. Una bella storia», dichiara l’avvocato Dimotoli.

Eliseo Zanzarelli

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