Sono state 32, nei primi quattro mesi di quest’anno, le persone denunciate per guida senza patente e con con patente revocata; 56 erano state quelle denunciate nell’arco dell’intero anno scorso. L’obbligatorietà della patente di guida è disposta dall’articolo 116 del codice della strada.
La guida senza patente è stata configurata per lungo tempo come un reato di natura contravvenzionale. Ciò, fino al 6 febbraio 2016 quando è stato depenalizzato (decreto legislativo numero 8/2016): guidare senza aver conseguito la patente, insomma, non costituisce più un illecito penale.
Lo diviene, però, nel caso di recidiva biennale: la reiterazione nella guida senza patente, infatti, costituisce un’autonoma fattispecie di reato e per essa è prevista la pena dell’arresto fino a un anno.
In tutte le ipotesi che assumono rilevanza penale per la reiterazione dell’illecito depenalizzato, in luogo del fermo amministrativo del veicolo, solo nel caso in cui appartenga al contravventore, trova applicazione la sanzione accessoria della confisca del veicolo, che è l’acquisizione coattiva da parte della pubblica amministrazione di determinati beni, nei confronti di chi ha commesso il reato, o che sono serviti, o furono destinati a commettere il reato.
La seconda ipotesi dell’articolo 116 ad assumere carattere penale concerne la guida senza patente o con patente negata, sospesa o revocata a persona sottoposta con provvedimento definitivo a misura di prevenzione. Nell’ipotesi in cui il veicolo con cui è stato commesso il reato non appartenga all’indagato, è affidato al proprietario che risponderà di “incauto affidamento”, poiché lo ha affidato o ne ha consentito la guida a persona che non ha conseguito la corrispondente patente di guida. Per le violazioni di natura penale è competente il Tribunale in composizione monocratica.