
Il rifiuto di sottoporsi all’alcol test – rammentano dal Comando provinciale dell’Arma – comporta, oltre alla condanna, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e la confisca del veicolo, salvo che lo stesso appartenga a persona estranea al reato. La confisca è l’acquisizione coattiva da parte della pubblica amministrazione di determinati beni, di proprietà di chi ha commesso il reato, o che sono serviti o destinati a commettere il reato. Con l’ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a nuova visita medica.