Sono state 56 le persone denunciate lo scorso anno per reiterazione nella guida senza patente, cioè sorprese per la seconda volta a guidare pur senza aver mai conseguito il titolo o dopo averlo perso (per esempio, in caso di revoca); 14, invece, le denunce per questo reato nei primi due mesi del 2019.L’obbligatorietà della patente è sancita dall’articolo 116 del codice della strada. La semplice guida senza patente è stata per molto tempo considerata un reato di natura contravvenzionale. Non è più una contravvenzione di natura penale a seguito del decreto legislativo numero 8 del febbraio 2016 quando l’illecito è stato depenalizzato.
Ciò vale soltanto per la semplice guida senza patente, punita con una sanzione amministrativa. Nel caso in cui chi sia stato già sanzionato per semplice guida senza patente venga sorpreso nel biennio nuovamente a guidare senza il titolo abilitativo, scatta la recidiva e si sfocia nel penale con, appunto, la reiterazione nella guida senza patente.
In tutte le ipotesi che assumono carattere penale per la reiterazione dell’illecito depenalizzato, in luogo del fermo amministrativo del veicolo, solo nel caso in cui appartenga al contravventore, trova applicazione la sanzione accessoria della confisca del veicolo, che è l’acquisizione coattiva da parte della pubblica amministrazione di determinati beni, nei confronti di chi ha commesso il reato, o che sono serviti, o furono destinati a commettere il reato.
La seconda ipotesi dell’art. 116 che riveste carattere penale concerne la guida senza patente o con patente negata, sospesa o revocata a persona sottoposta con provvedimento definitivo a misura di prevenzione. Nell’ipotesi in cui il veicolo con cui è stato commesso il reato, non appartenga all’indagato, è affidato al proprietario che risponderà di “incauto affidamento”, poiché lo ha affidato o ne ha consentito la guida a persona che non ha conseguito la corrispondente patente di guida. Per le violazioni di natura penale è competente il Tribunale in composizione monocratica.