Codacons scrive al sindaco a proposito di randagismo: «Necessario adeguarsi alle normative in materia»


Mario Sartorio

Il responsabile della sezione di Oria del Codacons, Mario Sartorio, ha scritto e inviato una nota al sindaco Maria Lucia Carone a proposito di randagismo.

Sartorio richiama la legge 281/91 (Legge quadro in materia animali di affezione e prevenzione del randagismo), la legge regionale numero 12 del 1995 (Interventi per la tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo) e la delibera di Giunta regionale numero 32 del 2015.

Il randagismo – considera – non non è un problema che riguarda solo i cani e/o gatti, che ne sono, loro malgrado, i principali protagonisti, bensì l’intera collettività. I principali problemi connessi al fenomeno consistono nei rischi di aggressione alle persone, di trasmissione di malattie infettive, d’incidenti stradali, di danni al bestiame domestico allevato, di danni ad animali selvatici, d’incremento del randagismo stesso (i cani non sterilizzati si riproducono in media fino a due volte l’anno), di degrado e inquinamento urbano e nelle campagne.

Il tema del randagismo era tra quelli presi in considerazione dai candidati sindaco durante la scorsa campagna elettorale e in ciascun programma figurava una soluzione finora, ma anche precedentemente, rimasta soltanto sulla carta.

Sartorio così ricorda i riferimenti normativi:

• La Regione Puglia con la Legge n. 12 del 03 aprile 1995 all’art.8 stabilisce che “I comuni, singoli o associati, provvedono alla costruzione o al risanamento dei canili sanitari esistenti di cui all’art. 84 del DPR 8 febbraio 1954, n. 320, che rappresentano la struttura nella quale trovano accoglienza i cani recuperati in quanto vaganti. Presso tali strutture i suddetti cani saranno anagrafati e sottoposti agli interventi sanitari di cui all’art. 2, comma 5, della Legge 14 agosto 1991, n.281. Presso i canili sanitari i cani stazioneranno per un periodo di sessanta giorni in attesa di riscatto o affidamento o cessione a norma del precedente art. 6, comma 3, previo trattamento profilattico.

• La gestione dei canili sanitari è affidata ai Comuni. E’ fatto obbligo ai Servizi Veterinari delle ASL di garantire adeguata assistenza sanitaria ai suddetti canili, ricorrendo al Servizio di pronta disponibilità. Si tenga presente,inoltre, che in merito al successivo art.9 della medesima legge, che prevede la realizzazione di rifugi, la situazione desta molta preoccupazione considerato che in molte realtà locali pugliesi non esiste alcun rifugio. Tale situazione è ancora più preoccupante visto che l’art. 5 della L. R. 12/1995, prevede, prima della reimmissione dei cani sul territorio, la loro sterilizzazione e la stipula da parte dei Comuni di polizze per eventuali danni, obblighi, questi ultimi, nella maggior parte dei casi disattesi. Un’ulteriore violazione delle disposizioni di legge a tutela del benessere degli animali e, precisamente, dell’art. 44 della Legge Regionale 25 febbraio 2010 (Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali), consiste nel conferire, contra-legem, cani in strutture ubicate fuori dalla regione e dal comprensorio competente per ASL, dato che anche l’art. 5 della Legge Regionale 22 agosto 1989, n. 13 (Norme concernenti la materia veterinaria), stabilisce che le funzioni in materia veterinaria, non espressamente attribuite alla competenza dello Stato o della Regione, sono esercitate dai comuni, che si avvalgono delle rispettive Asl.

«In ragione di quanto sopra esposto, da intendersi  esclusivamente come sollecitazione, tenuti presenti anche gli impegni assunti in campagna elettorale, si chiede alla S.V. di  voler intraprendere ogni utile iniziativa che ponga un argine al fenomeno “randagismo” nell’interesse della intera comunità oritana», conclude.

 

 

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