In ordine alla Udienza dibattimentale del 12/11/2018 nel corso della quale si è concluso dianzi al Tribunale Penale Monocratico di Brindisi, il processo a carico di Bruno Maurizio [punto 1) nella replica in calce], chiamato a rispondere dei reati di cui agli artt. 595 commi 1, 2, 3, 612 comma 2 C.P., quale difensore e patrocinatore del medesimo, avendo letto quanto riportato in merito alla vicenda processuale dagli organi di stampa, mi corre obbligo per un corretto servizio di informazione pubblica ed a tutela del mio assistito, puntualizzare quanto segue.
La notizia è stata riportata in articoli solo apparentemente di cronaca giudiziaria, segnalandosi questi ultimi invece come veri e propri articoli di “opinione”, con dissertazioni di carattere tecnico procedurale sulla differenza, evidentemente ritenuta essenziale per l’informazione da rendere ai cittadini, in ordine alla fondamentale differenza tra assoluzione e proscioglimento.
Ciò invero, costituirebbe motivo di sincero apprezzamento e riflessione, se non fosse che non ci sono precedenti a personale modesta memoria di chi scrive, di qui la singolare stranezza, che per la prima volta nel riportare una notizia di normale cronaca, si commenta la notizia dopo averla appresa da facebook richiamandosi la “comunicazione fatta dal Bruno Maurizio via social” [punto 2) nella nota in calce], e volendosi redarguire il Bruno M. per aver riportato nel proprio intervento via social, impropriamente la parola assolto!
In sostanza più che riportare il fatto gli articoli dei giornali locali, si preoccupano di “correggere” con ipocrisia mascherata da inopportuna competenza, poiché Bruno Maurizio non è stato mica assolto ma prosciolto! Considerata la fondamentale eclatante differenza. [punti 3) e 4) nella nota in calce]
Nessuno degli articoli di “opinione”, “tecnicamente” contiene in nome della competenza e “realtà” un minimo riferimento al perché la P.O. si è sottratta ripetutamente al dibattimento ed al confronto dianzi alla Autorità Giudiziaria per ben 3 udienze con o senza avvocato di fiducia.
Addirittura si riportano dati inesatti: 1) oggettivamente dal punto di vista della verità; 2) tecnicamente dal punto di vista processuale, laddove si è sostenuto che la P.O. è rimasto senza difensore di fiducia, sicché privo di difesa è intervenuta la “remissione tacita non verbale e neppure scritta”. Come a dire se ci fosse stato il difensore non ci sarebbe stata remissione tacita e la remissione tacita vale meno di quella espressa o scritta. FALSO! Questa è mistificazione e malafede! [punto 5) nella nota in calce]
La remissione tacita per legge si sarebbe consumata anche col difensore comparso. La remissione tacita, dal punto di vista difensivo ha validità maggiore di quella espressa o scritta, poiché presuppone una rinuncia incondizionata della P.O. Nel caso di specie nessuno ha chiesto nulla alla P.O., nessuna trattativa o concessione.
Semplicemente la P.O. non ha avuto il coraggio di confrontarsi nel processo ed ha cercato la scappatoia apparentemente più indolore. Al Bruno è stata negata la possibilità di confrontarsi pubblicamente nella sede deputata, chi deve dolersi è proprio quest’ultimo. [punto 6) nella nota in calce]
Conclusivamente a beneficio esclusivo dei soloni articolisti, segnalo un breve passaggio tratto dal “Manuale di diritto processuale penale 2018 Ed. Cedam – Cerqua Spangher, pag. 431”:
Le decisioni terminali del processo.
“Le sentenze di proscioglimento costituiscono il genus all’interno del quale si collocano tutti gli esiti con i quali il giudice esclude la penale responsabilità dell’imputato anche quello della assoluzione…”.
Distinti saluti.
Avv. Pasquale Fistetti