Lo scorso 25 ottobre, il Tar di Lecce ha respinto il ricorso con cui il candidato consigliere comunale (ed ex presidente del Consiglio comunale) Antonio Metrangolo, denunciate presunte irregolarità nella sezione 10 in occasione delle amministrative dello scorso 10 giugno, chiedeva l’annullamento delle proclamazioni del sindaco Maria Lucia Carone e dei consiglieri eletti, oltre alla ripetizione del voto in quella stessa sezione.
Al di là dei tecnicismi, nella decisione i giudici hanno fatto notare come i verbali redatti e sottoscritti dalla Commissione elettorale rappresentino atti pubblici e “fanno piena prova fino a querela di falso di quanto il presidente di seggio, in qualità di pubblico ufficiale, attesta di aver compiuto ed essere avvenuto in sua presenza. Conseguentemente, laddove venga dedotta la falsità delle attestazioni e la fede privilegiata di cui gode il verbale, è necessario proporre la querela di falso che, nella fattispecie in esame, non sembra essere stata proposta. Peraltro, il verbale in esame è stato sottoscritto tanto dal Presidente, quanto dagli scrutatori e finanche dai rappresentanti di lista”.
L’apertura delle schede da parte di un membro dell’ufficio elettorale comunale si sarebbe resa utile, insomma, a seguito di una situazione di difficoltà venutasi a creare nel seggio (scrutatori colti da malessere) e, sempre secondo i giudici, non sarebbe stata decisiva a tal punto da determinare la nullità delle operazioni elettorali, non avendo influenzato il risultato dello scrutinio.
Il ricorso è stato quindi dichiarato infondato e respinto, mentre le spese sono state compensate in considerazione dell’originalità delle questioni esaminate.
Metrangolo, però, intende ora impugnare la sentenza e proporre appello al Consiglio di Stato, nella speranza di poter depositare il dvd contente il filmato in cui, a suo dire, è palese il ruolo di presidente “abusivo” svolto dal dipendente comunale.