Le contravvenzioni al testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro hanno riguardato: l’informazione ai lavoratori, i dispositivi di protezione individuale, la sorveglianza sanitaria relativa alla movimentazione manuale dei carichi, le disposizioni per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
Sulla scorta dei dati acquisiti sul conto delle aziende e dei braccianti, saranno effettuati presso gli uffici competenti, ulteriori approfondimenti in ordine alla regolarità delle posizioni contributive/previdenziali.
Lo sfruttamento del lavoro è un fenomeno purtroppo sempre più diffuso, che si caratterizza per le patologiche manifestazioni delle relazioni lavorative e che viene agevolato dalla condizione di disagio e/o vulnerabilità di una delle parti del rapporto, frequentemente, ma non esclusivamente, migrante e/o proveniente da diverse nazioni.
L’emersione di queste forme di lavoro forzato o di grave sfruttamento è ardua per la vulnerabilità e il timore delle vittime, nonché per la oggettiva difficoltà di monitorare il fenomeno.
L’articolo 1 della legge 199/2016 ha prodotto una nuova formulazione dell’articolo 603 bis del codice penale (Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro). La norma non è più incentrata sul solo caporalato, ma sanziona anche il datore di lavoro che utilizza, assume o impiega manodopera reclutata mediante l’attività di intermediazione (ossia anche – ma non necessariamente – con l’utilizzo di caporalato), sfruttando i lavoratori ed approfittando del loro stato di bisogno.
In particolare l’art.603, secondo comma del codice penale prevede una circostanza aggravante qualora i fatti siano commessi con l’esercizio di violenza o minaccia.
Nel terzo comma, invece, vengono elencate le condizioni ritenute indice di sfruttamento dei lavoratori, e cioè: la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; la ripetuta violazione della normativa relativa all’orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all’aspettativa obbligatoria, alle ferie; la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o di alloggio degradanti.