La normativa di riferimento, legge regionale 13 dicembre 2013 numero 43, concerne, appunto, la prevenzione e il contrasto delle dipendenze da gioco, il trattamento terapeutico e il recupero dei soggetti interessati dalla cosiddetta ludopatia; nell’ambito delle competenze regionali in materia socio-sanitaria, è finalizzata alla diffusione e alla divulgazione dell’utilizzo responsabile del denaro attraverso attività di educazione, informazione e sensibilizzazione in modo corretto, veritiero e trasparente, anche in riferimento ai contenuti dei diversi giochi d’azzardo, al rafforzamento della cultura del gioco misurato, al contrasto, alla prevenzione e alla riduzione del rischio della dipendenza da gioco.
L’apertura e l’esercizio delle sale da gioco e l’installazione di apparecchi da gioco, nonché ogni altra tipologia di offerta di gioco con vincita in denaro, sono soggetti a regime autorizzatorio. L’autorizzazione all’esercizio non viene concessa nel caso di ubicazioni in un raggio non inferiore a 500 metri, misurati per la distanza pedonale più breve, da istituti scolastici di qualsiasi grado, luoghi di culto, oratori, impianti sportivi e centri giovanili, centri sociali o altri istituti frequentati principalmente da giovani o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale e, inoltre, strutture ricettive per categorie protette. L’autorizzazione è concessa per cinque anni e può essere chiesto il rinnovo dopo la scadenza.
L’inosservanza di tali disposizioni è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 6 a 10mila euro. Nel caso di reiterazione delle violazioni, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione temporanea dell’esercizio dell’attività da dieci a sessanta giorni. L’applicazione delle sanzioni amministrative spetta al Comune territorialmente competente e i proventi sono destinati al finanziamento dei piani di zona di ambito distrettuale per la realizzazione delle citate finalità della legge 43/2013.