Passaro e Fanizza (Si): «Regolare quella segnaletica per il carico/scarico merci?»

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IMG_20170331_183316I consiglieri comunali Maria Passaro e Luigi Fanizza (Sinistra ecologia libertà – Sinistra italiana) hanno presentato oggi un’interrogazione, indirizzata al sindaco, all’assessore alla Viabilità, al dirigente dell’Ufficio tecnico e al comandante della polizia locale, per saperne di più sulla segnaletica stradale per il carico/scarico merci in via Quinto Ennio. Ecco il testo:

I sottoscrittori consiglieri comunali, Maria Passaro e Luigi Fanizza, in seguito a numerose sollecitazioni di cittadini, fanno presente quanto segue:

Premesso che con l’ordinanza n.86 del 08.03.2017 relativa all’istituzione di zona adibita al carico e scarico di merci in via Quinto Ennio dal civico n.9 al n.15, veniva prevista:
• l’istituzione di un’area di sosta riservata al carico e scarico di merci, dalle ore 6:30 alle ore 9:00 e dalle 14:00 alle 16:00
• l’istituzione di divieto di sosta, con rimozione coatta a tutti i veicoli parcheggiati ad eccezione di quelli adibiti con carico e scarico merci solo ed esclusivamente nell’arco di tempo di trenta minuti da verificare con disco orario.
Tutto questo con segnaletica orizzontale di colore giallo e pannello verticale composito, Figura II 79/c art.120 e figura II 124 art.125 codice della strada, indicante i simboli di divieto di sosta, parcheggio, e relativi orari per il carico e scarico.
Considerato che secondo la II direttiva prot. n.777 datata 27.04.2006 del Ministero dei Trasporti “sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l’installazione e la manutenzione”, capitolo 8.4 “delimitazione delle aree di carico e scarico”, la segnaletica verticale ai sensi dell’art.7 co.1 lett.g del codice della strada, dovrà essere costituita dalla segnaletica di parcheggio di cui all’art.120 co.1 lett.c del regolamento fig. II 76, corredato di pannelli integrativi ai sensi dell’art.125 co.2 del regolamento fig. II 124.
Per quanto riguarda la segnaletica orizzontale, giova osservare che il colore giallo previsto dall’art.149 co.3 lett.c, e co.4 del regolamento, si riferisce unicamente agli stalli di sosta riservati a particolari categorie di veicoli, indicati esclusivamente dall’art.7 co.1 lett.d del codice della strada (organi di polizia stradale, vigili del fuoco, servizi di soccorso, nonché quelli adibiti al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria, munite del contrassegno speciale ovvero ai servizi di linea per lo stanziamento ai capilinea). Per gli spazi destinati ai veicoli utilizzati per il carico e scarico di cose ai sensi dell’art.7 co.1 lett.g, del codice della strada potrà essere utilizzato il colore bianco o, se del caso, quello azzurro, qualora si intenda subordinare la sosta, al di fuori degli orari stabiliti per carico e lo scarico, al pagamento di una somma.
La difformità della segnaletica predisposta trova riscontro anche in una richiesta di parere indirizzata al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti prot. n.200 del 17.01.2012.
Dato che la direttiva “sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l’istallazione e la manutenzione” (G.U. n.301 del 28/12/2000) prescrive che i segnali devono essere percepiti tempestivamente, letti correttamente, in modo inequivocabile ed in tempo utile perché l’efficienza e la sicurezza della circolazione dipendono anche dalla qualità delle informazioni che sono trasmesse all’utente della strada.
Interroghiamo l’Amministrazione Comunale su tale situazione affinché chiarisca nel merito, uniformandosi alle direttive del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, e in tal caso annullando in autotutela le contravvenzioni emesse negli ultimi 60 gg. al fine di evitare anche ricorsi amministrativi che potrebbero portare ulteriori danni alle casse comunali.

 

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