Autovelox tra Francavilla e Oria, il Comune perde il primo ricorso: verbale annullato

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Non può e non deve essere una “sorpresa ingannevole”, insomma: niente imboscate ai danni degli automobilisti, magari per fare cassa. Lo scorso 24 giugno, il Giudice di Pace di Brindisi, avvocato Francesca Vilei, ha accolto il ricorso presentato dall’avvocato francavillese Gianluca Aprile, in nome e per conto di un conducente di Francavilla Fontana che, il 24 novembre 2015, era stato multato per eccesso di velocità dalla polizia locale di Oria, appostata con apparecchiatura autovelox nel tratto di competenza territoriale lungo la superstrada Brindisi-Taranto.

Il ricorso è stato depositato il 22 dicembre successivo e in esso si eccepiva l’illegittimità del verbale per: violazione di legge causa mancanza di taratura dell’apparecchio; omessa contestazione immediata; rilevamento da parte di organi di polizia non alle dipendenze dell’ente gestore della strada (la vexata quaestio dei tratti francavillesi e oritani lungo la statale 7); non visibilità della pattuglia; illegittimità della segnalazione.

Su quest’ultimo punto, ritenuto fondato e assorbente gli altri, si è concentrato il giudice onorario, che ha citato una sentenza emessa nel 2009 dalla Corte di Cassazione, per cui: «La pubblica amministrazione proprietaria della strada è tenuta a dare idonea informazione, con l’apposizione “in loco” di cartelli indicanti la presenza di “autovelox”, dell’installazione e della conseguente utilizzazione di rilevamento elettronico della velocità, configurandosi in difetto, l’illegittimità del verbale di contestazione».

E inoltre: «La Suprema Corte ha poi recentemente affermato che la ratio della preventiva informazione secondo le modalità indicate dalla legge, è rinvenibile nell’obbligo di civile trasparenza, gravante sulla pubblica amministrazione, il cui potere sanzionatorio, in materia di circolazione stradale, non è tanto ispirato dall’intento della sorpresa ingannevole dell’automobilista indisciplinato, in una logica patrimoniale captatoria, quanto da uno scopo di tutela della sicurezza stradale e di riduzione dei costi economici, sociali ed ambientali derivanti dal traffico veicolare, anche mediante l’utilizzazione delle nuove tecnologie di controllo elettronico».

In sostanza, la presenza in quel congegno – fisso o mobile che fosse – avrebbe dovuto essere meglio segnalata, così che i guidatori delle auto in transito non cadessero in una trappola anziché in un deterrente, adottato ai fini della sicurezza della circolazione, che li inducesse a rallentare e a rispettare i limiti.

«Non risultando assolto tale onere – conclude il GdP nella sentenza – la verbalizzazione non può quindi considerarsi legittima. Ne consegue l’invalidità dell’impugnato verbale». Opposizione accolta, multa annullata, spese compensate.

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