Autovelox lungo la strada statale 7: «Il servizio andrebbe sospeso, ecco perché»

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Con la recente polemica sull’autovelox di Oria, sembra essersi scoperchiato il più classico dei vasi di Pandora. A parte che per una questione territoriale (la polizia locale di Oria lo posiziona in agro di Francavilla lungo la superstrada?) c’è chi non digerisce e denuncia altri aspetti. Così, un cittadino piuttosto documentato ha preso carta e penna (si fa per dire) e ci ha inviato una letterina, indirizzata anche al prefetto di Brindisi, al sindaco di Oria, al Ministero dell’Interno, al dipartimento di polizia stradale di Roma e alla sezione della Stradale di Brindisi. Uno scritto dettagliato nel quale espone numerose perplessità circa usi e presunti abusi nell’impiego del rilevatore elettronico della velocità, in ragione dei quali chiede alle Autorità indicate, tra le altre cose, di disporre la sospensione del servizio lungo la statale 7. Un servizio che, sempre a suo dire, da una parte servirebbe principalmente a fare cassa (non solo a Oria, ma anche a Mesagne e a Latiano), dall’altra a vessare gli automobilisti pur non sussistendo, probabilmente, in quel tratto particolari esigenze preventivo-repressive. Qui di seguito riportiamo integralmente il testo/esposto che, a ben guardare, potrebbe essere impiegato anche nella presentazione di qualche ricorso avverso i numerosi verbali di contravvenzione elevati nell’ultimo periodo:

Io sottoscritto (omissis)

PREMESSO 

– che l’uso degli autovelox sulle strade statali, ad opera dei Comuni, è visto più come strumento per “fare cassa e per risanare i bilanci comunali” che come strumento di “prevenzione” a beneficio della sicurezza stradale;

– che sulla SS 7 Appia TA-BR i Comandi di Polizia Locale dei Comuni di Oria, Latiano e Mesagne attuano quasi giornalmente servizi di appostamento con postazione mobile autovelox su tratti di strada ricadenti nel territorio di competenza, circoscritti in complessivi circa 15 chilometri, con contestazione differita dell’illecito;

VISTI

– il D.L. 20.6.2002 n. 121 pubblicato sulla G.U. serie generale n. 144 del 21.6.2002, convertito con modificazioni dalla legge n. 168 del 1 agosto 2002, pubblicata sulla G.U. serie generale n. 183 del 6.8.2002, con il quale, all’art. 4 è prevista “l’individuazione, da parte del Prefetto, delle strade o dei singoli tratti di esse per le quali non è possibile procedere al fermo del veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico o all’incolumità degli agenti operanti e dei soggetti controllati”;

-gli artt. 11 e 12 del Codice della Strada, approvato con decreto Legislativo 30.4.1992 n.285 e l’art. 183 del relativo regolamento di esecuzione, concernenti l’individuazione degli organi preposti e  le modalità di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale;

– la Direttiva del Ministro dell’Interno prot. Nr. 300/A/10307/09/144/5/20/3 del 14.08.2009, con la quale sono state fornite, tra l’altro, istruzioni operative per le attività di prevenzione del fenomeno infortunistico stradale mediante il controllo del limite di velocità e l’istituzione dell’Osservatorio nell’ambito della Conferenza Provinciale Permanente, per garantire un’azione coordinata di  detta prevenzione;

CONSIDERATO

– che la predetta Direttiva prevede:  [Per attivare più proficue strategie di contrasto è, pertanto, necessario sviluppare una maggiore sinergia tra tutti gli organismi a ciò preposti, attraverso una costante azione di coordinamento delle risorse disponibili a livello provinciale e nel rispetto delle specificità e dell’autonomia organizzativa propria di ciascuna delle componenti coinvolte. Tale attività dovrà necessariamente trovare il suo fondamento in una adeguata pianificazione che tenga conto dei seguenti criteri:

*        individuazione dei punti critici per la circolazione in cui maggiore è la sinistrosità stradale riferita al biennio
precedente;
*       ricognizione ed eventuale revisione dell’elenco dei tratti di strada in cui, ai sensi dell’articolo 4 della legge 168/2001, è consentito l’impiego di sistemi di controllo remoto delle violazioni;
*       rilevamento selettivo che consenta di sanzionare i conducenti responsabili dell’eccesso di velocità proporzionalmente al pericolo causato dalla loro condotta di guida;
*       contestazione immediata solo nei casi in cui sussistano tutte le garanzie per la sicurezza della circolazione e degli operatori;
*       coordinamento territoriale fra le Forze di Polizia e le Polizie locali per evitare la contemporanea effettuazione di più rilevamenti sul medesimo tratto di strada.

VISTA

– la sentenza del Consiglio di Stato N. 04321/2014REG.PROV.COLL. [….In ogni caso, come dedotto nell’atto d’appello, il criterio primario ed essenziale che si desume dalla norma è quello del “tasso di incidentalità”. Una volta che l’apprezzamento di questo criterio abbia dato esito negativo (e cioè abbia portato a concludere che in un determinato tratto di strada, sotto questo profilo, non vi è la necessità di installare un autovelox), appare sostanzialmente superfluo discettare se le conformazione dei luoghi sia tale da ostacolare in qualche misura l’accertamento delle violazioni con le modalità ordinarie. Altrimenti si dovrebbe dire che sia doveroso collocare apparecchi automatici dovunque non sia agevole arrestare la marcia dei supposti trasgressori, ancorché sotto ogni altro profilo manchino i presupposti per adottare tale misura: il che appare estraneo al sistema della disciplina positiva.]

LETTO

– il contenuto dell’ordinanza numero di protocollo M_IT PR:BRSPC 00014694 DEL 17/12/2013 emessa dall’Area III della Prefettura di Brindisi (http://www.sportellodeidiritti.org/notizie/dettagli.php?id_elemento=2395) che ha disposto l’archiviazione di un verbale elevato per eccesso di velocità ai sensi dell’articolo 142 comma 8 del Codice della Strada rilevato a mezzo autovelox: “considerato che la velocità del veicolo del ricorrente, pur avendo superato il limite consentito di 11 km/h non può essere considerata talmente elevata da non consentire che il veicolo stesso potesse essere raggiunto per la contestazione immediata dell’infrazione” ; ed ancora: “ Per la giurisprudenza costante la mancata contestazione immediata quando è concretamente e oggettivamente possibile, se non effettuata, comporta l’illegittimità dell’accertamento della violazione. In considerazione del lieve eccesso di velocità suddetto ben può ritenersi che la contestazione immediata potesse essere effettuata, né le motivazioni addotte nel verbale appaiono confacenti al caso in esame anche in considerazione della mancata specificazione di oggettive difficoltà (maltempo, velocità eccessiva in senso oggettivo) ritenute dalla giurisprudenza impeditive della contestazione”. 

CHIEDO

all’Ill.mo signor Prefetto della Provincia di Brindisi:

– che venga reso pubblico il “tasso di incidentalità” della SS. 7 Appia TA-BR relativamente al territorio di competenza di codesta Prefettura, nonché i “tassi di incidentalità” dei tratti di strada della SS. 7 Appia TA-BR, di competenza dei Comuni di Mesagne, Latiano, Oria, che giustificano l’uso delle apparecchiature autovelox;

– se sia stata mai effettuata, in ottemperanza alla Direttiva del Ministro dell’Interno prot. Nr. 300/A/10307/09/144/5/20/3 del 14.08.2009, nonché a seguito di rapporto biennale dell’indagine statistico-numerica degli incidenti stradali rilevati dall’ Osservatorio  “incidentaltà stradale” della Conferenza Provinciale Permanente, la revisione dell’elenco dei tratti di strada della SS 7 Appia,  in cui, ai sensi dell’articolo 4 della legge 168/2001, è consentito l’impiego di sistemi di controllo remoto delle violazioni;

– di valutare la possibilità di organizzare un coordinamento fra le varie forze di polizia presenti sul territorio al fine di informare preventivamente l’utenza, attraverso i vari siti web istituzionali, del calendario settimanale dei servizi di rilevamento della velocità, effettuati nella provincia di Brindisi dalle varie Forze di Polizia, in analogia ai calendari settimanali regionali della Polizia Stradale (http://www.poliziadistato.it/articolo/175/);

CHIEDO 

al Signor Sindaco del Comune di Oria:

– di valutare l’opportunità di disporre immediatamente l’interruzione di detto servizio, alla luce delle premesse e considerazioni suesposte, nonché delle seguenti criticità:

* che il Corpo di Polizia Locale di Oria  è attualmente composto da sole 4 unità (AGENTI) di sesso femminile più un graduato facente funzioni di Comandante, con contratto part-time a tempo determinato,

* che detta cronica carenza di personale non riesce a soddisfare le necessità minime della comunità (composta da circa 16mila abitanti) nei vari e disparati settori di competenza (codice della strada, pubblica sicurezza, abusivismo edilizio, etc.). 

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