I dirigenti comunali più avveduti conoscevano sia l’orientamento dei prefetti più avveduti, sia quello dei giudici di pace più avveduti, e infatti in numerose occasioni hanno proceduto ad annullare in autotutela le multe, comminate da solerti vigili urbani o ausiliari del traffico, nel frequente caso dei tagliandini di sosta a pagamento scaduti, caso differente da quello del tagliandino di sosta mai posizionato sul cruscotto della propria auto. Se il ticket lo si fa, ma semplicemente scade e non lo si rinnova, l’unica “arma” in possesso dei controllori è quella di chiedere la differenza pecuniaria per ora o frazione di ora dalla scadenza del ticket alla rilevazione dell’infrazione.
Non, quindi, quella di comminare sanzioni a iosa per un illecito amministrativo inesistente, che siano di 41 o 25 euro poco importa. Esempio: se il tagliando o il “grattino” sono scaduti alle 17,30 e ciò viene accertato alle 18, il Comune o la concessionaria per la riscossione possono pretendere, al limite, l’importo non corrisposto per i 30 minuti di tempo dalla scadenza del titolo di sosta all’accertamento dell’infrazione.
L’ha stabilito, interpellato dal Comune di Milano, il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, ma siccome il dubbio è molto diffuso, qualunque Comune d’Italia – compresi quelli della provincia di Brindisi, in particolare Brindisi, Francavilla e Oria – avrebbe potuto richiedere un simile parere. Sono tanti gli automobilisti multati salatamente proprio per non aver rinnovato la sosta a pagamento che, molto spesso, hanno finito per pagare quanto richiesto. Altri, invece, hanno confidato nell’avvedutezza, a seconda dei casi, di dirigenti comunali, prefetti e giudici di pace. Non sempre, ma in più di qualche circostanza si sono visti riconoscere la ragione.
Eliseo Zanzarelli