«In caso di ticket scaduto nessuna multa, solo la differenza di tariffa dovuta», lo chiarisce il Ministero

ausiliari del trafficoI dirigenti comunali più avveduti conoscevano sia l’orientamento dei prefetti più avveduti, sia quello dei giudici di pace più avveduti, e infatti in numerose occasioni hanno proceduto ad annullare in autotutela le multe, comminate da solerti vigili urbani o ausiliari del traffico, nel frequente caso dei tagliandini di sosta a pagamento scaduti, caso differente da quello del tagliandino di sosta mai posizionato sul cruscotto della propria auto. Se il ticket lo si fa, ma semplicemente scade e non lo si rinnova, l’unica “arma” in possesso dei controllori è quella di chiedere la differenza pecuniaria per ora o frazione di ora dalla scadenza del ticket alla rilevazione dell’infrazione.

Non, quindi, quella di comminare sanzioni a iosa per un illecito amministrativo inesistente, che siano di 41 o 25 euro poco importa. Esempio: se il tagliando o il “grattino” sono scaduti alle 17,30 e ciò viene accertato alle 18, il Comune o la concessionaria per la riscossione possono pretendere, al limite, l’importo non corrisposto per i 30 minuti di tempo dalla scadenza del titolo di sosta all’accertamento dell’infrazione.

L’ha stabilito, interpellato dal Comune di Milano, il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, ma siccome il dubbio è molto diffuso, qualunque Comune d’Italia – compresi quelli della provincia di Brindisi, in particolare Brindisi, Francavilla e Oria – avrebbe potuto richiedere un simile parere. Sono tanti gli automobilisti multati salatamente proprio per non aver rinnovato la sosta a pagamento che, molto spesso, hanno finito per pagare quanto richiesto. Altri, invece, hanno confidato nell’avvedutezza, a seconda dei casi, di dirigenti comunali, prefetti e giudici di pace. Non sempre, ma in più di qualche circostanza si sono visti riconoscere la ragione.

Eliseo Zanzarelli

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